Riunione cause e autonomia giudizi: no condanna condominio già liberato (Cass. civ. Sez. II n. 13515 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riunione di più cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti a un processo non si ripercuotono sull’altro per il solo fatto della riunione. La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise. Ne deriva che il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione non impugnato dal creditore impedisce al giudice dell’appello, investito della posizione degli altri condebitori, di far rivivere la responsabilità del soggetto ormai definitivamente liberato dall’ordinanza ingiunzione. La domanda proposta in via subordinata dai condòmini, volta ad affermare la responsabilità esclusiva di altro soggetto, è inammissibile per difetto di legittimazione, con conseguente venir meno della condanna del convenuto vittorioso alle spese in favore di chi non ne aveva titolo.
Il Fatto
Il Comune aveva emesso due ordinanze ingiunzione per il recupero dell’importo anticipato per lavori di somma urgenza: una nei confronti del condominio e una nei confronti dei singoli condòmini, a tutela della pubblica incolumità di una soletta in vetrocemento posta a copertura di un’intercapedine antistante il fabbricato.
Proposte separate opposizioni e riunite le cause, il tribunale aveva accolto l’opposizione del condominio e ritenuto tenuti al pagamento i soli condòmini. Il Comune, creditore, non impugnò quella decisione. Furono invece i condòmini ad appellare, chiedendo in via principale il difetto della propria legittimazione e in via subordinata l’affermazione della responsabilità esclusiva del condominio. La Corte d’Appello riformò il primo grado e condannò il condominio al pagamento, accertata la funzione condominiale della soletta. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della decisione riguarda l’art. 274 c.p.c., l’art. 2909 c.c. e l’art. 345 c.p.c., esaminati congiuntamente. Il ricorrente deduceva che le opposizioni, pur riunite, avevano conservato reciproca autonomia e che il Comune non aveva impugnato la pronuncia favorevole al condominio.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la riunione lascia inalterata l’autonomia dei giudizi, sicché atti e statuizioni di un processo non incidono sull’altro (Cass. n. 5434 del 26.02.2021). La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. n. 15860 del 10.07.2014).
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado, accogliendo l’opposizione del condominio, aveva in sostanza annullato l’ordinanza ingiunzione a esso riferita. Non essendo stata impugnata dal Comune, quella statuizione era passata in giudicato quanto all’annullamento della relativa ingiunzione. Il giudice dell’appello ha quindi errato nel far rivivere un provvedimento ormai annullato e nel far risorgere la responsabilità del condominio quasi come effetto della riforma delle decisioni inerenti ai condòmini.
La Corte chiarisce l’ambito del potere del giudice d’appello: decidendo sull’impugnazione dei condòmini, egli poteva escludere la loro responsabilità annullando la relativa ingiunzione, ma non poteva andare oltre condannando un soggetto già definitivamente liberato. Il quarto motivo, relativo agli artt. 1030 e 1069 c.c., resta logicamente assorbito.
Fondato è anche il quinto motivo sull’art. 91 c.p.c.: i condòmini avevano proposto una domanda subordinata che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, con la conseguenza che il condominio non poteva essere condannato a rifondere loro le spese. La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo, dichiara assorbito il quarto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., elimina la condanna del condominio al pagamento della somma, compensando le spese tra tutte le parti per gravi ragioni.
Nota della Redazione
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