Canne fumarie fuori dai grandi comuni soggette all’art 890 cod civ (Cass. civ. Sez. II n. 6969 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il d.P.R. n. 1391/1970, regolamento di esecuzione della legge n. 615/1966, si applica, ai sensi dell’art. 1 della legge citata, ai soli impianti termici situati nei comuni con popolazione superiore a settantamila abitanti e in quelli con caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico. In difetto di tali presupposti, e in mancanza di regolamento comunale, le canne fumarie restano soggette all’art. 890 cod. civ., che impone l’osservanza delle distanze dai regolamenti e, in mancanza, di quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. La presunzione di pericolosità è superabile alla luce degli accertamenti tecnici che escludano un pregiudizio effettivo.

Il Fatto

I proprietari di un immobile contiguo a quello in cui è esercitata un’attività di pizzeria-rosticceria hanno chiesto al Tribunale di Latina di dichiarare illegittima l’installazione di una canna fumaria, perché posta a distanza inferiore a quella prevista dalla vigente normativa, e di condannare i convenuti al risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto la domanda applicando il d.P.R. n. 1391/1970 e ha ordinato la sopraelevazione della canna.

La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha respinto la domanda degli attori, ritenendo applicabile l’art. 890 cod. civ.: osservata una distanza superiore a un metro dal muro di confine, doveva escludersi la presunzione di pericolosità, non avallata neppure dalla consulenza tecnica. Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’applicazione dell’art. 890 cod. civ. in luogo della normativa speciale, che i ricorrenti ritengono puntualmente regolatrice delle caratteristiche costruttive dei camini e delle distanze. La Corte respinge la censura richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il d.P.R. n. 1391/1970 opera, per espressa previsione dell’art. 1 della legge n. 615/1966, soltanto nei comuni con popolazione superiore a settantamila abitanti e in quelli con caratteristiche ambientali particolarmente sfavorevoli (così Cass. n. 832/1980).

Nel caso concreto l’impianto è situato in un comune con popolazione inferiore a tale soglia e non risulta dedotta alcuna caratteristica sfavorevole sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico. Trova quindi applicazione l’art. 890 cod. civ., che impone di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. La Corte conferma l’assoggettabilità delle canne fumarie a tale disciplina (Cass. n. 23973/2017, Cass. n. 26690/2020, Cass. n. 18128/2020).

La Corte territoriale ha altresì accertato l’assenza di un regolamento comunale in materia e ha ritenuto superata la presunzione di pericolosità alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, che ha suggerito solo una modifica dell’altezza della canna.

Il secondo motivo è inammissibile. La censura denuncia come omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. un difetto di motivazione, mentre tale vizio concerne il mancato esame di un fatto storico (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) e la semplice insufficienza della motivazione non è più deducibile (Cass. Sez. Un. n. 8038/2018). Il motivo, inoltre, non si confronta con la ratio decidendi (Cass. n. 19989/2017): la domanda risarcitoria non poteva che essere rigettata a fronte del rigetto dell’accertamento sull’illegittimità dell’installazione.

Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, è infondato. La statuizione non è inspiegabile, essendo fondata sull’esito della lite, né sussiste contrasto tra motivazione e dispositivo: l’inciso finale della motivazione si risolve in un mero refuso, per l’omesso riferimento alle parti appellanti. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 890 c.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 890 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *