Onere di prova della qualità di erede nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 13522 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimazione attiva, la parte che ricorre per cassazione nella asserita qualità di successore a titolo universale di chi fu parte nel precedente grado di merito ha l’onere di dimostrare, mediante le produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede. In difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di prova della legittimazione ad impugnare. Nessun rilievo assume, a tal fine, la mancata contestazione della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio perché afferente alla regolare costituzione del contraddittorio. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non costituisce di per sé prova della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione, salva la valutazione del comportamento processuale della parte nei cui confronti è fatta valere.
Il Fatto
Un’istanza di revocazione proposta avverso una sentenza del Tribunale di Catania, che in appello aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, era stata dichiarata inammissibile. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente, assumendo la qualità di erede del soggetto che era stato parte del giudizio concluso con la sentenza gravata, deceduto dopo la pubblicazione della sentenza d’appello.
La controricorrente ha resistito eccependo, tra l’altro, la mancata accettazione dell’eredità da parte della ricorrente. Un terzo soggetto, intimato, non ha svolto difese. La questione approda in cassazione con un unico motivo, che il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il nodo è di legittimazione attiva. La Corte ribadisce che chi ricorre in cassazione quale successore a titolo universale di una parte del grado di merito deve provare, con le produzioni documentali ammesse dall’art. 372 cod. proc. civ., due fatti: il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede. L’onere probatorio grava sul ricorrente, non sulla controparte.
La mancata contestazione della controparte non sana la carenza, perché la questione è rilevabile d’ufficio: attiene alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase di impugnazione. La Corte richiama un orientamento consolidato, che il testo individua tra le altre in Cass. n. 1943 del 2011, Cass. n. 24050 del 2019 e, da ultimo, in Cass. n. 25860 del 2024.
Nel caso concreto, a fronte dell’eccezione puntuale della controricorrente, la ricorrente ha prodotto soltanto un certificato di morte e una dichiarazione sostitutiva attestante il mero grado di parentela, senza documentare il modo di devoluzione dell’eredità né l’avvenuta accettazione. La dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 non basta: essa esaurisce i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione, salva la valutazione giudiziale del comportamento concretamente assunto dalla parte, cioè l’integrazione di una non contestazione, che qui manca. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 12065 del 2014 e alle conformi Cass. n. 11276 del 2018 e Cass. n. 8973 del 2020.
La Corte rileva ulteriormente che la dichiarazione attesta solo uno status parentale, titolo astratto per la qualità di mero chiamato all’eredità in ipotesi di successione ab intestato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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