Procura all’estero e traduzione dell’attività certificativa: la mancata traduzione non determina nullità (Cass. civ. Sez. 2 n. 2716 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La traduzione in lingua italiana della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa di autenticazione delle firme non costituisce un requisito di validità dell’atto, atteso che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo. Il giudice ha la facoltà — non l’obbligo — di nominare un traduttore, potendone fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato dei documenti o non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla traduzione giurata allegata dalla parte. La mancata produzione della traduzione dell’attività certificativa non può quindi condurre alla declaratoria di nullità della procura e alla conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine aveva ingiunto a due società straniere il pagamento del corrispettivo di opere edili e impiantistiche eseguite in un immobile di loro proprietà. Le società avevano proposto opposizione e il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato le opponenti al pagamento di una minor somma, dichiarando la nullità della domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello di Trieste, riformando parzialmente la sentenza, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo nulle le procure alle liti rinnovate su ordine del Tribunale, in quanto prive della traduzione in italiano dell’attività certificativa del notaio. Avverso tale decisione le società proponevano ricorso per cassazione, cui resisteva la controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla questione della presunta nullità delle procure alle liti per mancata traduzione dell’attività certificativa. Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, il secondo il difetto motivazionale e il terzo la violazione degli artt. 83, 122 e 182 c.p.c. e dell’art. 12 della legge n. 218/1995.
Gli Ermellini hanno preliminarmente ammesso l’intervento delle società succedute a titolo universale nelle posizioni delle ricorrenti, richiamando il principio per cui tale intervento non è incompatibile con le forme del giudizio di legittimità, in conformità a quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 9692/2013.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati i motivi, richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite n. 17876/2025, secondo cui la traduzione in italiano della procura speciale rilasciata all’estero non integra un requisito di validità dell’atto. La lingua italiana è obbligatoria solo per gli atti processuali in senso proprio, mentre per quelli prodromici il giudice ha la facoltà — non l’obbligo — di nominare un traduttore, potendone fare a meno quando sia in grado di comprenderne il contenuto o non vi siano contestazioni.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che le ricorrenti avevano ottemperato all’ordine del Tribunale depositando la traduzione delle procure e che la certificazione del pubblico ufficiale — redatta in inglese — era di agevole comprensione. Era pertanto ragionevole ritenere che il pubblico ufficiale, autenticando la sottoscrizione, avesse anche identificato la conferente la procura. La Corte ha quindi dichiarato la validità delle procure e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione per l’applicazione del principio enunciato.
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Nota della Redazione
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