Rinuncia all’azione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 16767 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’azione, ritualmente accettata dalla controparte, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile. La declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Il Fatto
Una società agiva nei confronti di un soggetto e di altri per ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e revocabilità di tre atti dispositivi stipulati nel 2015. Nel corso del giudizio interveniva un condominio, fondando la propria legittimazione su un credito derivante da una precedente pronuncia giudiziale. Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta dei contratti di trasferimento immobiliare sulla base di presunzioni.
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo sussistente la legittimazione del condominio e la prova della simulazione, dichiarando assorbite le questioni relative all’azione revocatoria. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il condominio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, anteriormente all’udienza, il ricorrente aveva depositato rinuncia all’azione per intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti del condominio controricorrente. La rinuncia era stata espressamente accettata dalla controparte.
La Corte osserva che la rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia al ricorso, incide direttamente sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio. L’accettazione della controparte rende la rinuncia efficace e determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, conseguente alla cessazione della materia del contendere, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte precisa che tale esito processuale non implica una valutazione nel merito delle doglianze proposte.
Quanto alle spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene che le ragioni della decisione integrino i giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, applicando il criterio delineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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