Motivazione apparente se il giudice ignora le deduzioni del contribuente nel classamento (Cass. civ. Sez. V n. 13521 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento che rettifica la rendita catastale proposta con procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Quando invece emerga una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso. È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla, la sentenza che liquida come “generiche” le deduzioni del contribuente sulle caratteristiche intrinseche dell’immobile senza esaminarne né la fondatezza né la valenza classificatoria. Al contribuente non può essere impedita la dimostrazione in giudizio dell’infondatezza della pretesa di una maggiore rendita, mediante i criteri astratti di accertamento o il raffronto con le unità immobiliari della stessa zona censuaria.

Il Fatto

I proprietari di un immobile impugnano l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato il classamento, ripristinando la categoria A1 in luogo della categoria A2 indicata nella procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello, ritenendo la DOCFA generica perché motivata solo dalla diversa distribuzione degli spazi interni e, di conseguenza, adeguatamente motivato l’avviso.

I contribuenti ricorrono per cassazione, censurando la motivazione dell’avviso e, soprattutto, l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, che avrebbe ignorato le loro specifiche deduzioni sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e sulla compresenza nel medesimo edificio di altre unità classificate in A2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda il principio consolidato in materia di classamento catastale: se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall’Ufficio e la differenza di rendita dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico, l’obbligo motivazionale è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se invece vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. Richiama sul punto, tra le altre, Sez. 5 n. 29754 del 2024 e Sez. 5 n. 23237 del 2014.

Su questa base il primo motivo, esaminato insieme al sesto, è infondato. Il rilievo della sentenza di appello secondo cui la proposta del contribuente era lacunosa non equivale a un’integrazione della motivazione dell’atto: significa che gli elementi posti a fondamento della DOCFA erano gli stessi considerati dall’Ufficio. La sentenza, quindi, non sostituisce la motivazione dell’avviso, ma ne constata il contenuto, che appare esaustivo perché fondato su una ricostruzione comparativa con altri immobili della stessa zona per caratteristiche estrinseche ed intrinseche.

Il secondo motivo è invece parzialmente fondato, nella parte in cui denuncia l’apparenza della motivazione. La Corte richiama la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è apparente quando è graficamente presente ma caratterizzata da considerazioni incongrue rispetto alle questioni prospettate. L’obbligo costituzionale, declinato dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, impone al giudice di precisare le ragioni e l’iter logico seguito, rendendo percepibile il fondamento della decisione e verificabile il giudizio su iuxta alligata et probata.

La sentenza impugnata non supera questo vaglio. Le considerazioni sulle caratteristiche estrinseche appaiono coerenti e non efficacemente contestate, ma sulle caratteristiche intrinseche — oggetto di un ampio motivo di appello — la sentenza sostanzialmente tace, limitandosi ad affermare che le deduzioni sono generiche, benché precisamente formulate negli atti difensivi. La Corte ribadisce che al contribuente deve essere consentito di dimostrare in giudizio l’infondatezza della maggiore rendita, avvalendosi dei criteri astratti o del raffronto con le unità della stessa zona censuaria, come affermato da Sez. 5 n. 16569 del 2024. Resta inoltre non affrontata la questione della compresenza nel medesimo edificio di unità in A2, circostanza che, a fronte di specifica contestazione, deve trovare giustificazione, tanto più che il classamento va riferito a ogni singola unità e non al fabbricato nel suo insieme (Sez. 5 n. 22900 del 2021).

La motivazione è dunque apparente, perché giunge a confermare la correttezza della categoria attribuita dall’Ufficio senza confrontarsi con le allegazioni dei contribuenti, etichettate come generiche a dispetto della loro specificità. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese; le residue censure restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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