Docenti di religione, abuso nella reiterazione dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13638 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, disciplinato dalla legge n. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione che si determini una durata complessiva superiore alle tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, oltre al ristoro, se provato, del maggior danno, non essendo riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

Il Fatto

Quattro docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica hanno agito davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti del Ministero dell’Istruzione, esponendo di aver prestato servizio per oltre un decennio in forza di reiterati rapporti a tempo determinato. Hanno chiesto la declaratoria del diritto all’assunzione a tempo indeterminato e, comunque, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.

Il Tribunale ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento, liquidato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, rigettando la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione, accogliendo il gravame del Ministero e ritenendo che la legge n. 186/2003 non contrasti con la clausola n. 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Le docenti hanno proposto ricorso per cassazione; una di esse con ricorso separato di contenuto identico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte richiama il principio di unicità del processo di impugnazione: avvenuta la notificazione della prima impugnazione, le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo. Il ricorso successivo, ancorché proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale. Nella specie il ricorso proposto da tre docenti, notificato e depositato prima, è principale; quello della quarta è incidentale.

Nel merito la Corte dà continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 18698/2022, secondo cui il protrarsi di rapporti annuali senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, integra gli estremi dell’abuso.

La corte territoriale non ha tenuto conto di tale principio. Nel caso di specie i contratti annuali si sono reiterati per più di tre anni senza che fosse mai bandito il prescritto concorso triennale. Questa condotta amministrativa integra l’abuso e dimostra l’insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Ne deriva l’accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi; il secondo, relativo alla ripartizione dell’onere probatorio, resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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