L’accertamento delle mansioni superiori resta al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8502 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la valutazione delle risultanze istruttorie e la qualificazione delle mansioni effettivamente svolte rispetto alle declaratorie contrattuali, secondo il c.d. procedimento trifasico, costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e plausibile. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali, non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre. L’omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello deve essere fatta valere esclusivamente mediante la deduzione dell’error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non già come violazione di norma sostanziale o vizio di motivazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, inquadrato nella categoria C del CCNL Regioni ed Enti Locali, aveva convenuto in giudizio l’amministrazione per sentir accertare lo svolgimento di mansioni superiori alla propria categoria di inquadramento e ottenere le differenze retributive, nonché il pagamento dell’indennità di posizione organizzativa. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D. In sede di appello, la Corte territoriale aveva invece accolto l’impugnazione principale del Comune e rigettato l’appello incidentale del lavoratore, negando la sussistenza dei presupposti per l’inquadramento superiore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto escluso la fondatezza delle censure relative alla violazione dell’art. 2697 cod. civ.. La decisione impugnata, infatti, era basata non già sulla mancata contestazione di una circostanza dedotta dalla controparte, ma sulle risultanze della prova testimoniale espletata in secondo grado, che la Corte aveva ritenuto di dover riesaminare evidenziando le lacune motivazionali della sentenza di primo grado. Le generiche censure del ricorrente, volte a criticare la complessiva valutazione del materiale istruttorio, risultavano pertanto inammissibili, poiché il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito ove ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la Corte ha precisato che la censura non può riguardare l’erronea valutazione del materiale probatorio, ma soltanto l’avere il giudice posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disatteso prove legali. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva legittimamente attribuito maggior forza di convincimento alle deposizioni testimoniali rispetto ai documenti, senza infrangere il limite del prudente apprezzamento; l’erronea indicazione del nominativo di un teste o il riferimento a un teste mai escusso sono stati qualificati come mero errore materiale, inidoneo a inficiare un percorso motivazionale confermato da altre deposizioni convergenti.
Quanto alla qualificazione delle mansioni svolte, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del c.d. procedimento trifasico, ossia l’individuazione degli elementi qualificanti le categorie C e D dalle rispettive declaratorie contrattuali, l’accertamento delle attività effettivamente svolte e il confronto tra i due piani. La sentenza impugnata aveva operato tale raffronto in modo motivato e coerente, sottraendosi alle critiche del ricorrente, il quale mirava invece a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle differenze retributive accessorie, poiché la censura non si confrontava con le ragioni della decisione e, soprattutto, la mancata pronuncia su una domanda avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e non già come violazione di norme sostanziali. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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