Passaggio di cantiere e capo gruppo mensa: no alle funzioni di direzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13686 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di passaggio di cantiere negli appalti di ristorazione collettiva, l’art. 226 CCNL attribuisce alla gestione subentrante la facoltà di escludere dall’assunzione solo il personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto, nonché i lavoratori di concetto o gli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale. Il lavoratore addetto alle mansioni di capo gruppo mensa, inquadrato nel quarto livello, non integra tale fattispecie: si tratta di figura di mero coordinamento operativo del personale che si avvicenda nei turni, priva di competenza professionale sugli impianti e di responsabilità di un intero reparto. Il requisito della preposizione all’impianto ceduto da almeno sei mesi, risultante dal LUL, va accertato in senso sostanziale: in caso di contrasto tra le risultanze del Libro Unico e le attestazioni provenienti dall’azienda uscente e dalla committenza, prevale la lettura che privilegia l’effettiva presenza della lavoratrice.
Il Fatto
Una lavoratrice, addetta a una mensa presso una caserma, ha convenuto in giudizio la società subentrata nella gestione del servizio di ristorazione, chiedendo l’accertamento della violazione dell’art. 226 CCNL e la condanna della società a costituire il rapporto di lavoro e a corrispondere le retribuzioni maturate.
Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha dichiarato il diritto alla riassunzione e ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura l’interpretazione dell’art. 226 CCNL fornita dalla Corte territoriale, sostenendo che il personale con mansioni di capo gruppo mensa svolga funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell’impianto, con conseguente legittima esclusione dall’assunzione. Deduce inoltre l’erroneo accertamento della preposizione all’impianto da almeno sei mesi.
La Corte riporta la clausola contrattuale, che subordina l’assunzione alla iscrizione da almeno sei mesi al LUL riferita all’unità produttiva interessata e consente l’esclusione del personale con funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell’impianto, dei lavoratori di concetto e degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale.
I giudici di merito, dopo aver ricostruito i primi tre livelli di inquadramento, hanno collocato il capo gruppo mensa nel quarto livello, che comprende i lavoratori i quali, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita.
La Corte condivide l’accertamento di fatto, esente dai vizi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo cui il capo gruppo mensa può essere assimilato a un capo squadra di brigata, preposto al gruppo con compiti di referente, ma non titolare di funzioni di direzione e controllo dell’impianto, riservate ai lavoratori del secondo livello, tra cui il capo impianto mensa. Manca, nei suoi compiti, qualsiasi attività di coordinamento e controllo dell’impianto e non è stata provata una diversa modulazione dell’organigramma.
Quanto al requisito dei sei mesi, la Corte condivide la lettura sostanziale della clausola: in presenza di un contrasto tra le risultanze del LUL e delle buste paga, da un lato, e le attestazioni della committenza, i fogli di presenza e l’elenco dell’azienda uscente, dall’altro, prevale la verifica dell’effettiva presenza della lavoratrice nell’appalto ceduto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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