Collaborazioni nella P.A.: la nullità del contratto non prova la subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5513 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impiego pubblico, la violazione dei presupposti di legittimità previsti dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo non determina alcuna conseguenza sul piano della qualificazione del rapporto. Quando, dietro un contratto formalmente autonomo, si celi un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve fornire la positiva dimostrazione della subordinazione, potendo avvalersi degli ordinari strumenti di accertamento. In tale quadro, il meccanismo presuntivo di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 – che ricollega all’assenza del progetto la trasformazione automatica del contratto – non è invocabile nei confronti della pubblica amministrazione, atteso che la disciplina del lavoro a progetto non si applica a quest’ultima. Ne consegue che l’accertamento della nullità della sequenza contrattuale non può fondare, di per sé, una presunzione iuris et de iure di subordinazione.
Il Fatto
Il lavoratore, dopo aver concluso con una struttura sanitaria pubblica una serie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, rinnovati per oltre sei anni, adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario, con condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno. Il giudice di primo grado, pur accertando la nullità delle clausole apposte alla sequenza contrattuale, escludeva la natura subordinata del rapporto. La Corte d’appello, riformando parzialmente la decisione, negava altresì il diritto al risarcimento del danno, ritenendo l’accertamento della subordinazione presupposto indefettibile di tale tutela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ricostruisce in primo luogo il quadro normativo e le conseguenze della violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio distingue l’ipotesi del contratto di collaborazione effettivamente autonomo ma concluso in violazione dei presupposti di legittimità – che è nullo e non attribuisce al lavoratore trattamenti aggiuntivi – dall’ipotesi in cui sia accertato che dietro il contratto formalmente autonomo si celi in realtà un rapporto di lavoro subordinato.
In questa seconda ipotesi, qualora il lavoratore deduca l’illegittimità dei termini e la loro abusiva reiterazione, l’accertamento della subordinazione determina l’attrazione del rapporto nella sfera applicativa dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, con diritto al risarcimento del danno ex comma 5, fermo il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. In ogni caso, chiarisce la Corte, la dimostrazione della natura subordinata della prestazione deve essere fornita dal lavoratore attraverso gli ordinari strumenti di accertamento del rapporto.
Da tale ricostruzione discende il rigetto della tesi del ricorrente, secondo cui la mancanza del progetto – presupposto di legittimità del contratto di collaborazione a progetto ex art. 61 d.lgs. n. 276/2003 – non può, nei confronti della pubblica amministrazione, determinare l’automatica trasformazione del rapporto. L’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 è infatti inapplicabile alla P.A., essendo la relativa disciplina espressamente esclusa dal proprio ambito di operatività dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. La sentenza impugnata, che aveva correttamente richiesto una prova effettiva della subordinazione, è pertanto conforme a diritto: la nullità genetica della sequenza contrattuale non può equivalere a una presunzione legale di subordinazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, ravvisando il divieto di cui all’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c., ratione temporis applicabile. Entrambi i giudici di merito avevano infatti ritenuto la domanda concernente l’accertamento della subordinazione carente sul piano dell’allegazione, sicché la pronuncia d’appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base dei medesimi fatti. Il ricorso è conseguentemente rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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