Requisito dimensionale e visura camerale: onere probatorio a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13689 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento, l’assenza dei presupposti per l’applicazione della tutela reale deve essere provata dal datore di lavoro mediante scritture aziendali, dovendosi escludere che la dimostrazione del numero dei dipendenti inferiore al limite di legge possa essere fornita con una mera visura camerale storica, in sé riproduttiva dei dati comunicati dallo stesso datore. Le dimensioni dell’impresa inferiori ai limiti dell’art. 18 St. lav. costituiscono, insieme al giustificato motivo, fatti impeditivi che devono essere provati dal datore, non dal lavoratore. Il giudice non può fondare l’accertamento su un solo indizio né addossare al lavoratore la prova contraria: in situazione di semiplena probatio deve acquisire d’ufficio gli elementi integrativi del quadro probatorio.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società commerciale dal 2005 con qualifica impiegatizia, impugnava il licenziamento intimatogli nel 2015 e motivato con la dedotta insostenibile situazione economica e finanziaria dell’azienda. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima in fase sommariva e poi in sede di opposizione, rigettava la domanda principale di illegittimità del recesso e dichiarava improponibile l’istanza di riassunzione proposta in via subordinata, escludendo la prova del requisito dimensionale necessario per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo la motivazione del recesso desumibile dalla lettera di licenziamento, attribuendo alla dichiarazione camerale il valore di indizio serio sulle dimensioni aziendali e ponendo a carico del lavoratore la prova contraria. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 18 St. lav., vizio di motivazione e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di tutela obbligatoria. La società restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene infondate le censure sulla legittimità formale del recesso, poiché i motivi erano stati specificati nella lettera di licenziamento, e quelle sul giustificato motivo oggettivo e sull’obbligo di repêchage, desunti dalla documentazione in atti e dal riconoscimento della cassa integrazione per tutti i lavoratori.
Fondata è invece la doglianza sul requisito dimensionale. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di licenziamenti, l’assenza dei presupposti della tutela reale deve essere provata dal datore con scritture aziendali, escludendosi che la dimostrazione del numero dei dipendenti inferiore al limite possa essere fornita con una mera visura camerale storica (Cass. n. 22371/2021; Cass. n. 3026/2014).
Sul riparto dell’onere probatorio, la Corte ribadisce che sono fatti costitutivi dell’azione di impugnazione del licenziamento soltanto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa inferiori ai limiti dell’art. 18 St. lav. costituiscono, insieme al giustificato motivo, fatti impeditivi che devono essere provati dal datore. Questi, con l’assolvimento dell’onere, può dimostrare ex art. 1218 c.c. l’inadempimento a sé non imputabile, con riduzione del rimedio al risarcimento pecuniario (Cass. n. 9867/2017).
Nel caso concreto, l’errore di diritto della sentenza impugnata consiste nell’aver attribuito alla dichiarazione camerale la natura di “indizio serio” e nell’aver onerato il lavoratore della prova contraria. Errato è il riferimento a un solo indizio, anziché a indizi gravi, precisi e concordanti, e inesatto è addossare al lavoratore la prova di una circostanza non dovuta. In situazione di semiplena probatio, l’acquisizione della relazione degli amministratori giudiziari, l’assunzione d’ufficio di prove orali o l’acquisizione di ulteriore documentazione al giugno 2015 avrebbero potuto integrare il quadro probatorio.
La sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per il nuovo esame del requisito dimensionale alla data del recesso e della necessità del tentativo di conciliazione, con regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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