Reintegra ex art. 18 statuto dei lavoratori e onere del datore di provare l’impossibilità di repêchage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8672 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo illegittimo con conseguente ordine di reintegra in mansioni equivalenti, incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e provare l’impossibilità di repêchage del dipendente, senza che sul lavoratore gravi un onere di allegazione dei posti assegnabili. Trattandosi di prova negativa, il datore deve fornire la prova di fatti e circostanze, anche di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice dell’impossibilità di una collocazione alternativa nel contesto aziendale. L’offerta di mansioni inferiori non è satisfattiva dell’obbligo di ricollocazione, essendo necessario offrire mansioni equivalenti alle ultime svolte. Al rito speciale di cui alla legge n. 92/2012 non si applica la lettura del dispositivo separatamente dalla motivazione, essendo sufficiente il deposito della sentenza integrale entro dieci giorni.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente con mansioni di autista (livello B3), era stato destinatario di un ordine di reintegra in mansioni equivalenti a seguito dell’accoglimento dell’impugnativa di un licenziamento intimatogli nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. In ottemperanza all’ordine, la fondazione datrice aveva offerto la ricollocazione come “addetto ai servizi generali” (livello A2), proposta rifiutata dal lavoratore in quanto ritenuta demansionante.
La Corte d’Appello ha confermato l’illegittimità del licenziamento, fondando la decisione sul mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’impossibilità di repêchage in mansioni equivalenti e sulla legittimità del rifiuto del dipendente di accettare mansioni inferiori. Avverso tale sentenza la fondazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. Quanto al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, la Corte ha ricordato che al rito c.d. “Fornero” si applica l’art. 1, comma 57, della legge n. 92/2012, che non prevede la lettura del dispositivo separatamente dalla motivazione, ma il deposito della sentenza integrale entro dieci giorni. Tale orientamento è consolidato e le Sezioni Unite n. 17603 del 2025 hanno ribadito l’insussistenza di vizi derivanti dal mancato deposito del dispositivo nel rito cartolare applicato ai procedimenti regolati dalla predetta legge.
Il secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha precisato che la fase dell’opposizione ai sensi della legge n. 92/2012 non costituisce un grado diverso rispetto al giudizio a cognizione sommaria. Il ricorso per cassazione diretto ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, riproponendo censure già svolte in appello, potrebbe comportare, se accolto, soltanto la trattazione nel merito da parte del giudice di appello, effetto già verificatosi nel caso di specie.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. in ordine all’onere del repêchage e al valore degli accordi sindacali, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la doglianza per violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risulta gravata, ipotesi non ricorrente nella specie, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto normativo.
Nel merito, la Suprema Corte ha confermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti, anche mediante prove indiziarie o presuntive. Nel caso di specie, la fondazione non aveva fornito la prova dell’effettivo organico aziendale né dei posti di qualifica equivalente disponibili, omettendo di valutare se il lavoratore possedesse i titoli o le capacità per il ruolo di manutentore, mansioni individuate come valida alternativa. Gli accordi sindacali invocati dalla datrice sono stati reputati irrilevanti, poiché il lavoratore era estraneo agli stessi, e la decisione unilaterale di destinare gli autisti in esubero a mansioni inferiori (livello A2) non poteva ritenersi satisfattiva dell’obbligo di ricollocazione.
Il rifiuto del lavoratore di accettare mansioni inferiori è stato quindi ritenuto legittimo, in quanto l’offerta si risolveva nella vanificazione dell’ordine giudiziale di reintegra. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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