La capitalizzazione della pensione integrativa estingue il diritto alla perequazione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20118 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale “una tantum”, a seguito di opzione per la capitalizzazione, determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992. La pretesa relativa a differenze maturate sul trattamento pensionistico integrativo per un periodo successivo alla capitalizzazione non può configurarsi come diritto autonomo e sganciato dalla prestazione da adeguare, né come credito derivante da un giudicato che abbia accertato il diritto alla perequazione, atteso che l’oggetto della perequazione viene meno con l’estinzione del rapporto sottostante.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un gruppo di ex dipendenti del Banco di Napoli, poi transitati nel Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, volta a ottenere il pagamento delle differenze maturate sul trattamento pensionistico aziendale per il periodo luglio 2013-dicembre 2017.
I ricorrenti fondavano la pretesa su un duplice giudicato: la sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, confermata da Cass. n. 9024/2001, che aveva accertato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione, e la successiva stabilizzazione dell’importo maturato nel biennio 1994/1996. Nel 2002-2003, tuttavia, tutti gli interessati avevano aderito all’offerta di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, ricevendo una somma una tantum. La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo estinta la prestazione pensionistica per effetto della capitalizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso, richiama il consolidato orientamento di legittimità, espresso da ord. n. 29915/2021 e da numerose pronunce successive (Cass. nn. 21689/2024, 13966/2024, 18383/2022, 18384/2022, 25033/2023, 24910/2023, 25034/2023), secondo cui la percezione del trattamento in capitale “una tantum” comporta l’estinzione della prestazione periodica. Ne consegue il venir meno del diritto alla perequazione automatica, che presuppone l’esistenza di una prestazione da adeguare.
La Corte precisa che i motivi di ricorso, seppur articolati in nove censure, ripropongono la tesi della natura autonoma del credito derivante dal giudicato, che sarebbe rimasto estraneo alla capitalizzazione. Tale ricostruzione, tuttavia, è stata già confutata dai precedenti richiamati, che escludono la configurabilità di un diritto alla perequazione “sganciato” dal trattamento pensionistico cui accede.
La capitalizzazione, quale modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione pensionistica, determina l’estinzione dell’obbligazione stessa ai sensi dell’art. 1197 c.c. e non può essere interpretata come mera quietanza di pagamento o dichiarazione di scienza priva di effetti abdicativi. La pretesa relativa a differenze maturate successivamente alla capitalizzazione si risolve, pertanto, in una richiesta di perequazione di una prestazione non più esistente.
Conseguentemente, il ricorso è rigettato nei confronti dei ricorrenti che non hanno conciliato la lite, con condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del doppio contributo unificato. Per i ricorrenti che hanno definito la controversia in via stragiudiziale, la Corte pronuncia invece l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 19976/2024 in tema di non applicabilità del raddoppio del contributo in caso di causa di inammissibilità sopravvenuta.
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Nota della Redazione
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