Reddito di partecipazione e società di fatto: onere probatorio dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 13903 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito da partecipazione a società di fatto, l’imputazione automatica al socio ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’esistenza stessa del vincolo societario. La prova può essere fornita anche per presunzioni, ma deve fondarsi su elementi sintomatici concreti: il fondo comune, l’affectio societatis, la partecipazione all’alea e la manifestazione esterna del rapporto. La sentenza di appello che escluda la società di fatto con motivazione adeguata non è viziata per motivazione apparente, e il ricorso che si limiti a riproporre le tesi impositive senza confutare analiticamente le ragioni del giudice del gravame è infondato. Né la dedotta violazione del litisconsorzio necessario impone la rimessione al primo giudice quando il ricorso dell’Amministrazione risulti infondato, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, relativo a Irpef e addizionali. L’Ufficio imputava automaticamente al contribuente un reddito da partecipazione di oltre cinquantamila euro, ritenendolo socio di fatto nella misura del venti per cento di due società di capitali di diritto olandese, considerate esterovestite e operanti in Italia. Gli atti impositivi si fondavano sulle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava l’avviso, rilevando l’assenza di prova degli elementi sintomatici della società di fatto. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione. L’Amministrazione finanziaria proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal contribuente con controricorso, memoria e deposito di tre sentenze penali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il deposito delle sentenze penali irrevocabili, invocate dal controricorrente ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva che la questione difetta di specificità, perché non indica analiticamente quali accertamenti delle pronunce assumano rilievo nel giudizio tributario. Nel merito, una sentenza riguarda soggetti diversi; una seconda attiene ad anni d’imposta differenti; la terza concerne l’omessa presentazione delle dichiarazioni, oggetto diverso da quello controverso. Non ricorrono dunque i presupposti perché le sentenze penali precludano la decisione del giudice tributario.
Sul primo e sul terzo motivo, trattati congiuntamente per connessione, la Corte affronta la dedotta nullità per motivazione apparente e la violazione delle regole sulla prova per presunzioni. La ricorrente sosteneva che il giudice d’appello avesse escluso l’esistenza delle società di fatto senza esaminare gli elementi indiziari offerti.
La Corte ritiene i motivi ammissibili ma infondati. Il giudice del gravame illustra in sintesi, ma con completezza, le ragioni della propria valutazione: non è ravvisabile una società di fatto partecipata dal contribuente, poiché l’Ufficio non ha dimostrato il fondo comune, l’affectio societatis, la partecipazione all’alea e la manifestazione esterna del vincolo. La CTR chiarisce che la prova presuntiva è ammissibile in materia tributaria, ma che, a fronte di una motivazione specifica dei primi giudici, era onere dell’Ufficio contestarne in modo preciso le affermazioni. L’Amministrazione, invece, si limita a ribadire le proprie tesi senza confutare il fondamento della decisione impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata riunione dei giudizi e alla violazione del litisconsorzio necessario, la Corte ne rileva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza. Il giudice dell’appello ha escluso la stessa sussistenza della società di fatto, con riferimento tanto ai soci quanto alle società. Richiamando Cass. Sez. V n. 18890 del 2021 e Cass. Sez. II n. 11287 del 2018, la Corte osserva che, in presenza di un ricorso prima facie infondato, la definizione immediata del procedimento prevale sulla preventiva integrazione del contraddittorio, in ossequio all’art. 111, comma 2, Cost. e all’art. 6, par. 1, CEDU.
Il ricorso è dunque rigettato integralmente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente; non si applica il cosiddetto doppio contributo, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.