Società di fatto esterovestita: onere probatorio a carico dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 13906 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di reddito di partecipazione a società di fatto, l’Amministrazione finanziaria che intenda imputare al contribuente la qualifica di socio occulto di una società esterovestita deve provare gli elementi sintomatici della fattispecie societaria: il fondo comune, l’affectio societatis, la partecipazione all’alea e la manifestazione esterna dell’attività. La mera ricopertura di incarichi dirigenziali in società del medesimo gruppo non è sufficiente a fondare la presunzione di partecipazione, in difetto di dimostrazione dell’an e del quantum della quota. Il giudice tributario non è tenuto a sospendere il processo in presenza di giudizi pregiudicanti non passati in giudicato, operando l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. in via facoltativa. Neppure va disposta l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso dell’Amministrazione risulti infondato, prevalendo la ragionevole durata del processo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef e addizionali dell’anno 2010, imputandogli per trasparenza, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un reddito da partecipazione di oltre 99.000 euro. L’Ufficio riteneva che il contribuente fosse socio di fatto, nella misura del 20%, di due società di capitali di diritto olandese, ritenute esterovestite e operanti in Italia, alle quali erano stati notificati separati avvisi.

Il contribuente impugnava l’atto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso per difetto di prova degli elementi della società di fatto. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il rilievo del controricorrente circa il deposito di tre sentenze penali irrevocabili, invocate ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Collegio ne esclude la rilevanza: una decisione riguarda soggetti diversi, un’altra attiene ad anni di imposta differenti, la terza ha ad oggetto la contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni. La questione è quindi inammissibile per difetto di specificità, non avendo il contribuente individuato quali accertamenti assumano rilievo nel giudizio tributario.

Nel merito, il primo e il quarto motivo vengono trattati congiuntamente per connessione. L’Amministrazione lamentava la motivazione solo apparente della sentenza di appello e il cattivo governo della prova per presunzioni in ordine all’esistenza delle società di fatto. La Corte rileva invece che la CTR ha illustrato con adeguata completezza le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che l’Ufficio non ha provato il fondo comune, l’affectio societatis e l’accordo di ripartizione del rischio. Il primo motivo è pertanto infondato; il quarto, con cui si chiede una rinnovazione del giudizio sul fatto, è dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo, con cui si deduceva la nullità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario, è respinto: la riunione è stata richiesta nell’interesse proprio dell’Ente e la relativa istanza non risulta neppure proposta in appello. La Corte richiama il principio per cui la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio non va dichiarata quando il ricorso dell’Amministrazione risulti prima facie infondato, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno.

Il terzo motivo, relativo alla mancata sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato delle decisioni pregiudicanti, è parimenti rigettato. La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. non è obbligatoria in presenza di sentenza impugnata; opera piuttosto l’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., che rimette al giudice una scelta discrezionale. La CTR ha legittimamente esercitato tale potere, rigettando il ricorso dell’Agenzia e confermando la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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