Incasso giuridico del credito del socio e rinuncia anteriore al 2015 (Cass. civ. Sez. V n. 19700 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza della disciplina anteriore al 2015, la rinuncia del socio al credito vantato verso la società partecipata non determina l’estinzione del credito quando lo stesso venga in concreto utilizzato per far fronte alla sottoscrizione di un aumento di capitale. In tal caso opera il principio dell’incasso giuridico: il credito, pur non materialmente incassato, si considera conseguito e produce reddito imponibile, con conseguente tassazione della differenza rispetto al costo di acquisto. La fictio iuris trova fondamento nel previgente art. 88, comma 4, TUIR, che escludeva le rinunce dei soci dalla nozione di sopravvenienze attive. Il mutato assetto introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2015, con il nuovo art. 88, comma 4-bis, TUIR, si applica solo dal periodo d’imposta 2016 e non retroagisce alle fattispecie precedenti.
Il Fatto
Il contribuente, nel 2003, acquistava per 150.000 euro un credito di 7.500.000 euro verso una società, della quale era poi divenuto socio. Nel 2008 la debitrice conferiva un ramo d’azienda, comprensivo del debito, a una nuova società. Nel 2009 il contribuente impartiva alla propria fiduciaria l’ordine di imputare il credito a copertura del costo dell’aumento di capitale deliberato, di contabilizzare una parte a versamento in conto aumento capitale e di versare il residuo alla fiduciaria stessa.
L’ufficio qualificava l’operazione come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR, per la differenza tra valore del credito e prezzo d’acquisto. La CTP accoglieva il ricorso, ravvisando una rinuncia finalizzata alla patrimonializzazione; la CTR confermava, escludendo qualsiasi compensazione per l’inesistenza del credito nel 2009. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR. Rileva che la sentenza d’appello è confusa: muove dal presupposto della rinuncia quale fondamento dell’incasso giuridico, per poi negare la compensazione sul rilievo che il credito era già stato rinunciato. Dagli atti emerge invece che nel 2009 il credito sopravviveva ed era stato utilizzato per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, oltre che per il saldo dovuto alla fiduciaria.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza in tema di incasso giuridico (Cass. n. 26842/2014; Cass. n. 20057/2020), secondo cui i crediti dei soci verso la società sono tassabili ove, pur non materialmente incassati, siano conseguiti o utilizzati, comportando l’aumento del patrimonio sociale e del valore delle quote. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 16595/2023, che ricostruisce la fictio iuris come rimedio al salto d’imposta tra tassazione per cassa del creditore e deduzione per competenza del debitore.
La Corte chiarisce che tale giurisprudenza è mutata a seguito delle modifiche normative, ma il nuovo regime non è applicabile alla fattispecie. L’art. 13 del d.lgs. n. 147 del 2015 ha spostato la disciplina dall’art. 88, comma 4 al successivo comma 4-bis del TUIR, correlando detassazione e valore fiscale del credito, con tassazione integrale della sopravvenienza in caso di valore fiscale nullo. Tale disciplina opera però solo dal periodo d’imposta 2016, come previsto dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, mentre la specie riguarda l’anno d’imposta 2009.
Quanto all’anno di riferimento, la Corte esclude che si debba guardare al 2008. È pacifico che la missiva della fiduciaria risale al 2009, anno in cui venne emesso l’ordine di imputazione del credito: è in quel momento che si è manifestato l’utilizzo rilevante ai fini fiscali. Il secondo motivo è pertanto accolto; il primo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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