Reddito di partecipazione socio srl base ristretta e accertamento societario (Cass. civ. Sez. V n. 13942 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione societaria, ma deve dimostrare che i maggiori ricavi non siano stati realizzati, che non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero che se ne sia appropriato altro soggetto. L’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che la decisione resa nel processo instaurato dalla società, cui il socio non abbia partecipato, non svolge efficacia di giudicato nel giudizio riguardante il socio, che resta pertanto legittimato a contestare anche la validità dell’accertamento societario.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno 2009, in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio al 47% di una srl a ristretta base partecipativa. Il contribuente, che aveva dismesso la partecipazione nel 2010, impugnava l’atto contestando la pretesa redistribuzione del maggior reddito accertato in capo alla società, del quale assumeva di non avere ricevuto notificazione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, che sosteneva l’incontestabilità dell’accertamento societario divenuto definitivo per mancata impugnazione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi per ragioni di connessione. Il nodo giuridico è se il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa possa contestare l’accertamento emesso nei confronti della società e divenuto definitivo per mancata impugnazione, quando sia chiamato a rispondere del reddito di partecipazione.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio comporta che questi, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione dei maggiori utili, ma anche la validità dell’accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati. La decisione resa nel processo della società, cui il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di partecipare, non svolge efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i limiti soggettivi del giudicato coniugati con l’art. 24 Cost.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra bilancio, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione, ma deve dimostrare — anche mediante prova presuntiva — che i maggiori ricavi non siano stati realizzati, che non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero che se ne sia appropriato altro soggetto.

Nel caso di specie la CTR ha ritenuto dimostrato che il preteso maggiore reddito societario è stato reinvestito e non redistribuito ai soci, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente. Avverso questa ragione fondante la ricorrente non ha proposto critiche specifiche, limitandosi ad affermare l’incontestabilità dell’accertamento societario definitivo. Il ricorso risulta pertanto infondato e viene respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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