Accertamento della falsità della sottoscrizione in sede di querela di falso e nullità della cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12614 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti tributari, la valutazione di genuinità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica, compiuta dal giudice di merito mediante diretto apprezzamento percettivo, non richiede una motivazione analitica ed è sufficientemente sorretta da affermazioni sintetiche, purché non incorra nel vizio di motivazione apparente. L’accertamento della falsità di tale sottoscrizione, condotto con gli strumenti propri del giudizio di querela di falso e ormai coperto da giudicato, fa venir meno l’atto prodromico che costituisce il presupposto della cartella esattoriale: la sua sopravvivenza risulta pertanto priva di titolo, con conseguente illegittimità della cartella medesima. Ne deriva che, accertata la falsità della firma sull’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di accertamento, la cartella notificata sulla base di tale atto deve essere annullata, anche in sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui gli erano ingiunte maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2006, deducendo l’irrituale notifica della cartella e la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo illeggibile la firma di ricezione dell’atto. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la sottoscrizione ben leggibile e la notifica ritualmente eseguita. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’errore di valutazione sulla genuinità della firma e la motivazione apparente della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, il motivo concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata. Tale vizio ricorre, secondo gli arresti richiamati, quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o non consenta alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie, la valutazione sulla riconducibilità della sottoscrizione al contribuente, essendo frutto di un giudizio percettivo diretto del giudice di merito, non esigeva una motivazione articolata: le poche parole utilizzate dal giudice regionale sono state ritenute sufficienti a esplicitare le ragioni della decisione. Il motivo è stato quindi rigettato.

La Corte ha invece accolto il motivo di ricorso con cui si censurava il contenuto della valutazione del giudice di appello, che aveva riconosciuto come genuina la sottoscrizione sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento. Tale valutazione, oggetto di impugnazione nel merito, è stata contraddetta dagli esiti del giudizio di querela di falso promosso dal contribuente: con sentenza del Tribunale di Salerno, confermata in appello dalla Corte campana e passata in giudicato, è stata accertata la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile al contribuente apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata.

Da tale accertamento, ormai definitivo, la Corte ha tratto la conseguenza che, essendo venuto meno l’atto prodromico alla cartella esattoriale, è venuto meno il titolo presupposto per la sua sopravvivenza. La cartella risulta pertanto illegittima. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., la Corte ha dichiarato l’annullamento della cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate, tenuto conto delle vicende processuali e delle ragioni dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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