Nessun obbligo di comunicazione di irregolarità per l’imposta dichiarata e non versata (Cass. civ. Sez. V n. 12978 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 è dovuta solo quando il risultato della liquidazione sia diverso da quello indicato nella dichiarazione, cioè quando emerga un errore del contribuente. Se invece l’Amministrazione si limita a iscrivere a ruolo l’imposta dichiarata e non versata, l’omessa comunicazione non determina alcun vizio dell’iscrizione a ruolo e della cartella. Parimenti, il preavviso di cui all’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non è dovuto quando non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non essendo sufficiente la mera presenza di questioni interpretative. Ne deriva che, fuori dall’ipotesi di errore, la procedura di controllo formale è legittima e la pretesa erariale è esente da invalidità.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per IRES e IVA dell’anno d’imposta 2014, a esito di controllo automatizzato effettuato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione integrativa presentata nel 2016. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine di decadenza triennale del potere di riscossione.
La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio: la cartella, notificata nel 2019, era tempestiva perché ancorata alla dichiarazione integrativa, e la pretesa era legittima trattandosi di sola imposta dichiarata e non versata. La contribuente ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, deducendo la decadenza, l’inammissibilità dell’appello notificato via PEC, l’illegittimità della procedura di controllo e i vizi di motivazione della cartella.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per difetto di autosufficienza, è inammissibile: la ricorrente non trascrive la dichiarazione originaria, quella integrativa né la cartella, e non dimostra l’assunto della mancata attinenza dell’integrativa all’anno d’imposta. La questione della decadenza era già stata introdotta dalla stessa contribuente, sicché l’appello dell’Ufficio non ampliava il thema decidendum. Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo legittimo il deposito in appello della documentazione ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
Il terzo motivo è infondato. Richiamando Cass. n. 25713 del 2019, la Corte ribadisce il principio per cui, in applicazione del tempus regit actum, le modalità telematiche di notifica si applicano ai singoli atti compiuti dal momento della loro entrata in vigore, anche se il processo è iniziato prima. Il disposto dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 163/2013 riguarda la parte che ha utilizzato le modalità telematiche in primo grado e ha poi proposto appello, mentre nel caso di specie si verte nell’ipotesi diversa in cui l’appello è notificato dalla parte soccombente.
Il quarto motivo è inammissibile, perché non trascrive la cartella impedendo ogni delibazione sul prospettato vizio di motivazione, e comunque infondato. La CTR aveva accertato che l’Ufficio si era limitato a richiedere l’imposta esposta nel modello e non versata: ipotesi in cui non sussiste l’obbligo di comunicazione di irregolarità. La Corte richiama Cass. n. 18405 del 2021, secondo cui l’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione esclusa dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato; da tale omissione non deriva la non debenza né la riduzione di sanzioni e interessi.
Il quinto motivo è parimenti inammissibile e infondato. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con le statuizioni sul contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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