Rimborso IVA per impianti fotovoltaici su fondo altrui (Cass. civ. Sez. V n. 14171 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’imposta assolta per la realizzazione di manufatti strumentali all’attività, ancorché installati su immobili dei quali non sia proprietario ma che detenga in virtù di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra il bene e l’attività svolta, anche se solo potenziale o di prospettiva. La regola discende dall’art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, letto in conformità all’art. 183 della direttiva 112/2006/CE: detrazione e rimborso costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto, con conseguente interpretazione funzionale delle nozioni di “acquisto” e di “ammortizzabile”. Il requisito della proprietà del bene non è dunque condizione autonoma del diritto, rilevando in via esclusiva la sua strumentalità ai fini imprenditoriali.
Il Fatto
La società semplice, comodataria di un fondo di proprietà di terzi, aveva installato impianti fotovoltaici e aveva chiesto il rimborso IVA per l’anno 2011. L’Agenzia delle entrate aveva emesso cartella di pagamento e provvedimento di irrogazione sanzioni, contestando l’indebito rimborso sul presupposto che gli impianti, per il principio di accessione, fossero divenuti di proprietà dei terzi e non potessero qualificarsi beni ammortizzabili.
La CTP di Vercelli, riuniti i giudizi, aveva accolto i ricorsi, ravvisando l’amovibilità dei manufatti. La CTR del Piemonte aveva rigettato l’appello erariale, valorizzando una perizia che accertava la smontabilità, trasportabilità e rimontabilità dell’impianto, la strumentalità del bene all’attività d’impresa e l’affidamento maturato dalla contribuente rispetto al mutamento di orientamento dell’Amministrazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 30, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 934 cod. civ., sostenendosi che gli impianti installati su immobili di terzi non rientrerebbero tra i beni ammortizzabili. Il motivo è anzitutto inammissibile, perché contrasta con l’accertamento in fatto della CTR, che ha riconosciuto l’amovibilità dei manufatti.
Nel merito, il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza consolidata. La Corte richiama Cass. n. 215 del 2021 e Cass. n. 27813 del 2022, secondo cui l’esecuzione, da parte del comodatario, di opere sull’immobile detenuto, quando queste presentino autonoma funzionalità o asportabilità al termine del rapporto, dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, al diritto al rimborso, in presenza di un nesso di strumentalità con l’attività di impresa.
Queste pronunce si pongono sulla scia delle Sezioni Unite nn. 11533 e 11534 del 2018, che — sulla base della giurisprudenza unionale, CGUE 14 settembre 2017, causa C-132/16 — hanno affermato il diritto alla detrazione anche per i lavori su immobili di proprietà di terzi, purché sussista il nesso di strumentalità, anche potenziale o di prospettiva. Chiariscono le Sezioni Unite che il nesso viene meno solo quando l’attività economica non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente, e che la questione non attiene a fattispecie abusive o elusive, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto.
Il percorso è completato dalle Sezioni Unite n. 13162 del 2024, che hanno ricomposto il contrasto insorto in presenza di pronunce (tra cui Cass. n. 24779 del 2015 e Cass. n. 24518 del 2020) che escludevano il rimborso per i beni non acquistati. Secondo l’arresto nomofilattico, l’art. 183 della direttiva 112/2006/CE impone una lettura “unionalmente orientata” della disposizione interna, oltre la sua stretta letteralità, intendendosi per “acquisto” la disponibilità del bene e per “ammortizzabile” la sua durevolezza o utilità pluriennale, con centralità del concetto funzionale di strumentalità. Ne deriva il diritto al rimborso per i beni detenuti in forza di un diritto personale di godimento.
Il principio trova applicazione anche nel caso dell’impianto fotovoltaico realizzato su fondo altrui (Cass. n. 34291 del 2019). Il rigetto del primo motivo comporta l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi ulteriori, che da quello dipendono. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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