Effetti riflessi del giudicato sul reddito di partecipazione del socio di società a ristretta base partecipativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15969 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa dell’avviso di accertamento del maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall’impugnazione, da parte della società, dell’avviso emesso a suo carico. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio del socio, il quale non può subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio cui non ha partecipato. Tuttavia, il giudizio relativo al socio può essere oggetto di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., in ragione della pregiudizialità tecnica discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali. Il giudicato formatosi nel giudizio sulla società spiega effetti riflessi su quello del socio, con conseguente risoluzione dell’eventuale sopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. Quando la definizione con effetti di giudicato nella controversia tra amministrazione finanziaria e società concerne la nullità dell’atto impositivo, tale statuizione risolve ogni questione sull’esistenza del debito erariale del socio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, rideterminando il maggior reddito di partecipazione dovuto in qualità di socia al 50% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, a seguito dell’accertamento svolto nei confronti della società. La Commissione tributaria provinciale di Napoli riduceva parzialmente il debito erariale, tenendo conto dell’esito del parallelo giudizio intrapreso dalla società. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva integralmente l’appello della contribuente, dichiarando la nullità dell’avviso per carenza dei poteri rappresentativi del funzionario sottoscrittore e per violazione dei termini di decadenza in relazione all’atto sostitutivo. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, concernenti i rapporti tra il giudizio promosso dalla società e quello promosso dal socio. Ha rilevato come, nelle more del giudizio, la controversia tra l’erario e la società fosse stata definitivamente definita dalla sentenza n. 26243/2022 di questa Corte, che, rigettando il ricorso dell’Ufficio, aveva confermato l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento nei riguardi della società, con conseguente formazione del giudicato tra quelle parti.
Con riferimento ai rapporti tra i due giudizi, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’impugnazione del socio di società a ristretta base partecipativa dà luogo a un procedimento indipendente, considerata la diversità soggettiva e oggettiva dei rapporti tributari. Ha pertanto escluso che ricorrano i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare. Ha, tuttavia, precisato che, ferma la possibilità per il giudice di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., il giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società spiega effetti riflessi su quello del socio, in ragione della pregiudizialità tecnica discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali.
La Corte ha quindi concluso che la definizione con effetti di giudicato della controversia tra amministrazione finanziaria e società, anche in ordine alla mancata tempestiva allegazione del documento attestante la delega di firma e ai conseguenti vizi dell’atto impositivo, risolve sul piano sostanziale ogni questione in ordine all’esistenza del debito erariale anche da parte della contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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