Insussistenza del fatto per difetto di illiceità e tutela reintegratoria attenuata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14168 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., presuppone una ricostruzione del fatto incontestata, perché il sindacato di legittimità investe l’esatta interpretazione della norma e non l’apprezzamento delle risultanze di causa. L’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto materialmente sussistente ma privo del carattere di illiceità disciplinare. In tale evenienza si applica la tutela reintegratoria attenuata e non quella meramente indennitaria forte del comma 5.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento disciplinare al lavoratore contestando due condotte: l’utilizzo di un veicolo aziendale con targa contraffatta e l’abbandono del posto di lavoro. Il giudizio di primo grado era stato riformato in appello. La Corte d’Appello di Napoli aveva annullato il recesso, ritenendo non provata la consapevolezza del dipendente in ordine alla contraffazione e insussistente la condotta di abbandono, applicando le tutele del comma 4 dell’art. 18 St. lav.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la rilevanza disciplinare della circolazione con targa alterata, in subordine l’applicabilità della sola tutela indennitaria, e la configurabilità degli elementi oggettivi dell’abbandono del posto.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sono stati esaminati congiuntamente e respinti. La Corte ricorda che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre quando, rispetto al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, o lo sia stata quando non si doveva. Il sindacato presuppone pertanto la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, quale operata dai giudici di merito.
Quando invece si critica la ricostruzione della vicenda storica, la censura esce dall’ambito dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e ricade nel vizio di motivazione di cui al n. 5, che postula un fatto ancora oggetto di contestazione fra le parti. Nel caso esaminato, le doglianze non evidenziano errori di diritto ma si fondano su un diverso apprezzamento degli accadimenti.
I giudici territoriali hanno accertato che il lavoratore ha circolato con il mezzo aziendale recante targa alterata in totale inconsapevolezza e che non ha posto in essere alcuna condotta di abbandono. Si tratta di accertamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità, richiamandosi sul punto un orientamento consolidato.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Accertato in fatto che le condotte contestate, pur materialmente poste in essere, non configuravano un inadempimento disciplinarmente rilevante, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della tutela del comma 4 dell’art. 18. Il principio, ormai consolidato, è che l’insussistenza del fatto comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e con la statuizione sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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