Visto di conformità infedele competenza direzione regionale nullità iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 7799 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele sulla dichiarazione presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti di tali soggetti appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, non già all’ufficio competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito. Tale attribuzione non è derogabile e la sua violazione determina l’illegittimità dell’atto compiuto.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alle dichiarazioni Modello 730/2015 di contribuenti assistiti. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
Il professionista ha impugnato le cartelle, sostenendo in via principale che dopo la novella del 2019 la sua responsabilità doveva essere limitata al 30 per cento della maggiore imposta, e in via subordinata il difetto di competenza dell’ufficio che aveva proceduto. La commissione provinciale ha accolto in parte i ricorsi, applicando il favor rei; la commissione regionale ha rigettato gli appelli. Ricorrono per cassazione l’Agenzia delle entrate e, in via incidentale, il professionista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, per la sua attitudine a definire l’intera controversia con assorbimento degli ulteriori mezzi. Il motivo è fondato.
La Corte richiama il proprio orientamento formatosi sulla medesima fattispecie, anche tra le stesse parti (Cass. n. 11660/2024 e i conformi Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11799/2024). Da esso si ricava che la responsabilità in questione ha una funzione anche punitiva.
Da tale qualificazione discende il criterio di competenza. Poiché il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 devolve la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, la medesima direzione è competente all’iscrizione a ruolo. L’attribuzione opera sul piano funzionale e territoriale e non è derogabile.
La sua violazione incide sulla legittimità dell’atto compiuto in difetto di attribuzione. Nel caso concreto l’iscrizione a ruolo era stata effettuata dalla direzione provinciale competente per il domicilio fiscale dei contribuenti assistiti, e non dalla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del professionista.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo per la nullità dell’atto impugnato in primo grado. Restano assorbiti il ricorso principale erariale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento.
Nota della Redazione
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