Muro di contenimento di dislivello artificiale e obbligo delle distanze (Cass. civ. Sez. II n. 14190 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, quando il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il preesistente dislivello naturale sia stato artificialmente accentuato, costituisce costruzione a tutti gli effetti ed è soggetto agli obblighi delle distanze previsti dall’art. 873 cod. civ. e dalle norme integrative. Non si configura costruzione in aderenza quando tra la nuova opera e quella preesistente rimanga uno spazio vuoto, ancorché modeste intercapedini siano ammesse solo in casi limite, di distanza minima, meramente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente. Il danno da violazione delle distanze è in re ipsa, ma la presunzione non è assoluta: il preteso danneggiante può dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba essere escluso.

Il Fatto

La controversia tra due proprietari di fondi confinanti trae origine dalla realizzazione, da parte di uno di essi, di un muro sul confine in sostituzione di una preesistente recinzione, previo innalzamento del piano di campagna del proprio terreno. Il vicino lamentava la creazione di un’illecita servitù di stillicidio, il mancato rispetto delle distanze e danni da infiltrazioni, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando l’eliminazione del muro e la ricostruzione nel rispetto delle distanze, con condanna al risarcimento. La Corte d’Appello, in parziale riforma, confermava l’obbligo di arretramento ma rigettava la domanda risarcitoria. Entrambe le parti ricorrono per cassazione, con ricorso principale e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale. Il motivo sulla carenza di legittimazione attiva è infondato: la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, ma il convenuto che non la contesti e svolga difese incompatibili con la sua negazione non può poi eccepirla. Il principio, conforme a Sezioni Unite n. 2951 del 2016, trova conferma nella condotta processuale della ricorrente.

Nel merito delle distanze, la Corte richiama l’insegnamento di Sez. II n. 1217 del 2010: il muro di contenimento di un dislivello originato o accentuato dall’uomo è costruzione soggetta alle distanze. La Corte d’Appello ha accertato che il dislivello naturale era stato modificato con la complanarità dei due terrazzamenti, con conseguente inapplicabilità del regime del contenimento del terrapieno naturale. Tale accertamento è apprezzamento di fatto insindacabile, non contrastabile con una lettura alternativa delle prove.

Sull’aderenza, la Corte ribadisce il principio di Sez. II n. 21227 del 2009: la costruzione in aderenza richiede il combaciare perfetto dei manufatti da uno dei lati, senza spazi vuoti. Le modeste intercapedini sono ammesse solo in casi limite di distanza minima: nel caso, la distanza di quaranta centimetri tra il muro e il manufatto preesistente esclude l’aderenza.

Quanto al vizio di ultrapetizione, la Corte esclude che il giudice abbia attribuito un bene non richiesto: la domanda di ripristino comprendeva la realizzazione di un idoneo muro di confine e la sistemazione del terrapieno. Non è configurabile ultrapetizione quando il giudice, nei limiti della questione sottoposta, individua la soluzione idonea ad assicurare il bene della vita invocato.

Sul motivo relativo al danno da violazione delle distanze, la Corte richiama il principio del danno in re ipsa, ma ammette la prova contraria. La Corte d’Appello, valutati gli esiti contrastanti delle consulenze e lo stato dei luoghi, ha ritenuto insussistente il pregiudizio, uniformandosi al principio per cui il giudice non può limitarsi a prendere atto del contrasto tra consulenze, dovendo aderire a una delle conclusioni o disporre nuovo accertamento. I ricorsi, principale e incidentale, sono pertanto rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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