Concordato in bianco, deposito imposto dal tribunale e inammissibilità automatica (Cass. civ. Sez. I n. 12352 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., il tribunale che, concedendo il termine, esercita la facoltà di nominare immediatamente il commissario giudiziale, può disporre altresì il deposito di una somma rapportata alle spese presunte della prima fase della procedura. Tuttavia, in mancanza di una disposizione analoga a quelle degli art. 163, commi 2, n. 4, e 3, legge fall., e non applicandosi il c.c.i.i., il mancato deposito, il mancato rispetto del termine o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono costituire causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda. L’inadempimento può essere valutato solo nell’ambito di un giudizio complessivo sull’idoneità dell’attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro dichiarò il fallimento di una società costruttrice, su istanza di una creditrice, previa pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo per il quale era stata presentata domanda con riserva di produzione della proposta e del piano.

Il decreto di concessione del termine, emesso ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall., nominava il commissario giudiziale e ordinava il deposito di una somma quale anticipo sulle spese di procedura. A fronte di un deposito solo parziale, il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda e fallì la società. Il reclamo della società e del suo legale rappresentante venne respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che attribuì rilievo assorbente al solo omesso integrale deposito. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente. Quella di genericità del ricorso, per mero rinvio alle doglianze di reclamo, è respinta: i ricorrenti svolgono specifiche censure alla sentenza territoriale con analitiche illustrazioni. Anche l’eccezione di questione nuova è infondata: il petitum del reclamo riguardava la legittimità della pronuncia di inammissibilità fondata sull’inadempimento dell’ordine di deposito, questione di puro diritto riproposta in sede di legittimità con argomento ulteriore.

Nel merito, viene in rilievo la disciplina ratione temporis della legge fallimentare: l’art. 161, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. Con il concordato in bianco e la possibilità di nominare il commissario fin dalla concessione del termine, si è posto il problema della copertura delle spese della fase anteriore al decreto di ammissione.

La Corte ritiene che la procedimentalizzazione di tale fase — nomina dell’organo commissariale, effetti tipici della domanda, spossessamento attenuato del debitore, obblighi informativi — giustifichi il potere del Tribunale di ordinare il deposito di una somma proporzionata alle spese presunte e di fissare un termine, in analogia con l’art. 163, comma 2, n. 4, legge fall. Per “intera procedura” deve però intendersi solo il procedimento prenotativo preliminare.

Ammesso per via interpretativa il potere di imporre il deposito, non è invece consentito applicare analogicamente la perentorietà del termine e la sanzione di automatica inammissibilità. La perentorietà richiede un’espressa disposizione di legge, come l’art. 152 c.p.c., e la sanzione è prevista dall’art. 163, comma 3, legge fall. in termini di revoca del decreto di ammissione già pronunciato. L’inadempimento può valere come indice rivelatore dell’inidoneità dell’attività del debitore, ma solo entro una valutazione complessiva del contesto.

Le disposizioni dell’art. 44, commi 1, lett. d), e 2, d.lgs. n. 14 del 2019 sono giudicate innovative e non utilizzabili come parametro interpretativo, in coerenza con Cass. S.u. n. 8504/2021. Le norme che prevedono forme di inammissibilità hanno natura eccezionale e non tollerano applicazione analogica oltre i casi e i tempi considerati, secondo l’art. 14 disp. prel. c.c. Solo le cause di inammissibilità espressamente previste e prevedibili ex ante non limitano il diritto di accesso al giudice.

La Corte territoriale si è discostata da tale ordine di idee, attribuendo all’inadempimento rilevanza formale e assorbente e trascurando le ulteriori criticità valorizzate dal Tribunale e le contestazioni sulla congruità della somma. Il primo motivo è accolto; assorbiti i restanti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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