Notifica ICI valida dal messo del giudice di pace e sanatoria ex (Cass. civ. Sez. V n. 14194 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il messo del giudice di pace, già messo di conciliazione, rientra nella più ampia categoria dei messi comunali, sicché la pubblica amministrazione può avvalersi della sua opera per la notificazione degli avvisi di accertamento ICI, in forza della facoltà generale riconosciuta dall’art. 10 della legge n. 265/1999. La notificazione degli atti tributari non è elemento costitutivo dell’atto di imposizione, ma mera condizione di efficacia: la sua eventuale nullità è quindi sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., tutte le volte che l’atto abbia raggiunto lo scopo, cioè sia venuto a conoscenza del destinatario. Il raggiungimento dello scopo si verifica anche quando la consegna sia avvenuta a mani di un dipendente della società destinataria, addetto alla sede, secondo il rapporto richiesto dall’art. 145, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell’ICI per gli anni 2007 e 2008.

Il Comune intimato non si è costituito. La società ricorrente censura la sentenza per due motivi: il vizio di motivazione asseritamente apparente e l’erronea valutazione di validità della notifica degli avvisi di accertamento, eseguita da un messo del giudice di pace.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione asseritamente solo apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. La Corte disattende la doglianza. Ricorda che il vizio ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina, rendendo impossibile ogni controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, tanto che la stessa ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto con il secondo motivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 13 della legge n. 374/1991, dell’art. 10 della legge n. 265/1999, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 1, commi da 158 a 161, della legge n. 296/2006. Sostiene che il messo del giudice di pace non avrebbe il potere di notificare atti sostanziali, ma solo atti processuali di competenza del giudice di pace.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 296/2006 prevede tre forme di notifica degli atti ICI: tramite messo nominato dal dirigente dell’ufficio, a mezzo posta con raccomandata, oppure la notifica ordinaria, per la quale restano ferme le disposizioni vigenti. Il generico richiamo al termine notifica rende applicabili le norme generali sugli atti amministrativi, rispetto alle quali le altre due sono speciali.

L’art. 10 della legge n. 265/1999 consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dei messi comunali per le notificazioni dei propri atti, quando non sia possibile ricorrere al servizio postale o alle altre forme previste. Il messo di conciliazione, divenuto messo del giudice di pace, appartiene all’organizzazione del Comune ed è legato a esso da un rapporto di pubblico impiego, così rientrando nella categoria dei messi comunali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 22517 del 2013, Cass. n. 11062 del 2006, Cass. n. 5654 del 2001 e Cass. n. 3594 del 1994.

Tale principio vale anche per l’ICI, poiché l’art. 10 citato riconosce all’ente locale la stessa facoltà prevista per IVA e imposte dirette dagli artt. 56 del d.P.R. n. 633/1972 e 60 del d.P.R. n. 600/1973. Nel caso concreto è incontestato che la notifica sia stata eseguita da messo del giudice di pace, con conseguente validità.

La Corte aggiunge un argomento assorbente. Quand’anche la notifica fosse nulla per violazione delle regole sulla competenza del messo, la nullità non sarebbe mai inesistente, ma sarebbe comunque sanata ex art. 156 c.p.c., perché l’atto ha raggiunto lo scopo. La notificazione è mera condizione di efficacia e non elemento dell’atto impositivo; la natura sostanziale dell’avviso di accertamento non osta all’applicazione di istituti processuali. Nella specie l’atto è stato consegnato a mani di un dipendente della società, addetto alla sede, e la ricorrente non ha contestato l’inidoneità del consegnatario. Il ricorso è quindi respinto, con la dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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