Ricorso incidentale tardivo adesivo inefficace se inammissibile il principale (Cass. civ. Sez. I n. 14357 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale adesivo tardivo proposto dal controricorrente, pur ammissibile nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. applicabile ratione temporis, è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. La soccombenza va pertanto riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante l’eventuale soccombenza sul ricorso incidentale, poiché la decisione della Corte non ne esamina il merito. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un vizio specifico riferito a un preciso accadimento storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni, con conseguente inammissibilità delle censure che estendano il paradigma normativo a tale ultimo profilo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del reclamo della società, revocava la sentenza dichiarativa di fallimento resa su istanza del creditore. Il giudice di merito, facendo ricorso al principio della “ragione più liquida”, riteneva non provato lo stato di insolvenza, escludendo che il mancato pagamento di una somma dovuta in forza di sentenza d’appello integrasse un’impotenza funzionale non transitoria dell’impresa.
Il creditore istante ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La società e il Fallimento hanno resistito con controricorso; il Fallimento, in particolare, si è associato al ricorso principale ampliandone le doglianze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare due questioni processuali. La rinuncia al mandato depositata dal difensore del ricorrente non produce effetto sul giudizio di cassazione, neppure se il rinunciante sia l’unico difensore. È inoltre inammissibile la produzione documentale effettuata in violazione dell’art. 372 c.p.c.
Nel merito, il ricorso denuncia l’omesso esame del fatto decisivo consistente nello stabilire se fosse giustificata la mancata costituzione della società nell’udienza prefallimentare. La Corte rileva che il giudice di merito ha consapevolmente ritenuto superfluo l’esame del motivo attinente alla rimessione in termini, preferendo affrontare direttamente la questione dell’insussistenza dello stato di insolvenza. La censura non investe quindi la sola ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte precisa inoltre che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un vizio specifico relativo a un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, e non ricomprende questioni o argomentazioni, secondo i precedenti Cass. 21152/2014 e Cass. 14802/2017. Il ricorso principale è dunque inammissibile.
Quanto al controricorso del Fallimento, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ampliandone i motivi, esso integra un ricorso incidentale adesivo. Proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 18, comma 14, l.fall., si qualifica come incidentale tardivo: ammissibile alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 8486/2024, ma inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. per l’inammissibilità del ricorso principale.
Da ciò discende la regolamentazione delle spese: la soccombenza grava sul solo ricorrente principale, secondo il principio già affermato da Cass. 4074/2014 e Cass. 33733/2023, restando irrilevante ogni valutazione sul ricorso incidentale non esaminato. È infine disattesa la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore del Fallimento, poiché l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 riserva la liquidazione al giudice del rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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