Sezioni specializzate impresa non competenti sulle società di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 12602 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni specializzate in materia di impresa non sono competenti a conoscere delle controversie relative ai rapporti societari delle società di persone. Il d.lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2, circoscrive la competenza funzionale delle Sezioni specializzate ai soli rapporti societari delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, con esclusione delle società di fatto, cui si applicano le disposizioni delle società in nome collettivo irregolari, tranne che queste esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento di società di capitali o cooperative. Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile quando il giudice della riassunzione rilevi l’incompetenza per materia, anche se la Sezione specializzata appartenga a ufficio giudiziario diverso, e la relativa questione va sollevata entro l’udienza in cui l’incompetenza è rilevata, senza che la sospensione ex lege del processo di opposizione impedisca la proposizione del regolamento sulla domanda riconvenzionale separata.

Il Fatto

Una società creditrice ha notificato decreto ingiuntivo per oltre cinquantuno milioni di euro a una società opponente, a titolo di restituzione di un finanziamento. L’opponente ha contestato la pretesa davanti al Tribunale di Salerno, proponendo domande riconvenzionali: l’esistenza di una società di fatto tra le parti, l’insussistenza del credito per l’effetto, la postergazione del credito per direzione e coordinamento e la nullità del contratto di finanziamento.

Con sentenza parziale, il Tribunale di Salerno ha separato la sola domanda di accertamento della società di fatto, declinando la competenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. La società opponente ha riassunto il giudizio davanti a tale Sezione, che ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, rilevando la propria incompetenza per materia sulla domanda rimessa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del regolamento d’ufficio, per essere stata la Sezione specializzata presso ufficio giudiziario diverso da quello che per primo ha declinato la competenza. Il rapporto non attiene alla ripartizione interna degli affari del medesimo ufficio, ma a una competenza in senso proprio, con conseguente esperibilità dello strumento dell’art. 45 c.p.c. L’eccezione è infondata.

Quanto alla dedotta improcedibilità, per la pendenza del precedente regolamento necessario proposto dalla società opponente, la Corte osserva che nelle more il regolamento n. 25146/2024 è stato rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Salerno sull’opposizione. La sospensione ex lege è dunque venuta meno e ha riguardato il solo giudizio di opposizione, non la domanda riconvenzionale di accertamento della società di fatto, separata e rispetto alla quale il processo è proseguito.

Il regolamento d’ufficio è stato inoltre tempestivamente sollevato prima della maturazione della barriera preclusiva dell’art. 38, comma 3, c.p.c., trovando essa applicazione anche nell’ipotesi dell’art. 45 c.p.c., con rilievo all’udienza in cui l’incompetenza è stata sollevata.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, che limita la competenza delle Sezioni specializzate ai rapporti societari delle sole società di capitali e cooperative, con esclusione delle società di persone, salva l’ipotesi della direzione e coordinamento di società di capitali, non sussistente in concreto. Alle società di fatto esercenti attività commerciale si applicano le disposizioni delle società in nome collettivo irregolari, sicché le relative controversie non sono devolute alla Sezione specializzata, come confermato da Cass. n. 6054 del 2023 e Cass. n. 33024 del 2023. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno e rimette le parti davanti a esso, non essendovi luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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