Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 11278 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non esponga, neppure in forma minima, i fatti sostanziali e processuali della vicenda, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’onere di esposizione del contesto procedurale, della posizione e del ruolo delle parti e delle ragioni del contendere è presupposto necessario non solo per la comprensione della censura, ma anche per l’esercizio dei controlli officiosi demandati alla Corte. La carenza totale di tale indicazione integra un vizio autonomo e assorbente, che preclude l’esame nel merito del motivo e consente la declaratoria di inammissibilità anche a prescindere da altre ragioni.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Belluno, il debitore esecutato, titolare di una ditta individuale, propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso dal professionista delegato. Il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile, per non essere opponibili gli atti del delegato ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.

Il debitore propose appello. La Corte d’appello di Venezia, rilevato che l’appellante aveva evocato solo l’aggiudicataria e alcuni creditori, ma non un ulteriore litisconsorte, fissò un termine per l’integrazione del contraddittorio. Preso atto della mancata ottemperanza, dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 307 cod. proc. civ. Il debitore ricorse allora per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato, in via ancor più preliminare e assorbente rispetto ai profili già emergenti dalla proposta di definizione accelerata, che il ricorso è palesemente inammissibile per totale difetto di esposizione dei fatti sostanziali e processuali, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorso, in particolare, omette del tutto la minima indicazione del contesto procedurale, della posizione e del ruolo delle parti nell’esecuzione forzata, delle difese spiegate nella fase di cognizione e delle stesse ragioni del contendere. Tali elementi erano ricavabili solo dalla lettura della sentenza impugnata e dei controricorsi.

Tale carenza non impedisce soltanto alla Corte di comprendere appieno il significato dell’unica censura svolta. Essa preclude anche i doverosi controlli officiosi, in particolare quello sulla corrispondenza tra le ragioni dell’opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ. e le domande poi proposte nel giudizio di merito, come già affermato dalla Corte in un precedente richiamato.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti che avevano svolto difese. Nulla è stato disposto per le intimate rimaste inerti.

La difformità della decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata, fondata su una ragione di inammissibilità assorbente ma diversa da quelle ivi prospettate, ha escluso l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte ha infine dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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