Ex amministratore legittimato al reclamo fallimento solo con pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. I n. 14388 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 l. fall. legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore e “qualunque interessato” e, quindi, anche l’amministratore di società di capitali, il quale agisce iure proprio per rimuovere gli effetti riflessi negativi, morali e patrimoniali, che dalla dichiarazione possono derivargli. Non basta però la mera qualità di ex amministratore: occorre che il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere in futuro un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale, da accertarsi in concreto dal giudice di merito. L’interesse a impugnare, riconducibile all’art. 100 c.p.c., deve essere concreto e attuale, non meramente potenziale o futuro, e la parte deve allegare l’esigenza di un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non essendo sufficiente una petizione di principio. In difetto di tale allegazione, il reclamo è inammissibile per carenza di legittimazione e il ricorso per cassazione avverso le ulteriori statuizioni resta privo di interesse.

Il Fatto

La Corte d’appello, in sede di reclamo, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’ex amministratore di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della stessa compagine. Il giudice distrettuale rilevava d’ufficio la carenza di legittimazione del reclamante, non emergendo alcun interesse attuale e concreto, giuridicamente apprezzabile, alla rimozione della pronuncia.

Ad abundantiam la Corte esaminava nel merito i motivi, giudicandoli infondati: la delibera di nomina del presidente del consiglio di amministrazione non era stata revocata né sospesa e quella autorizzativa dell’istanza di fallimento non era stata impugnata; la società appariva fallibile, emergendo la previsione statutaria di distribuzione degli utili; sussisteva lo stato di insolvenza, con indebitamento oltre la soglia di € 500.000. L’ex amministratore ricorreva allora per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’inammissibilità del controricorso della società, depositato oltre il termine. L’art. 370, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, impone il deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, con la conseguenza che, in mancanza, la parte non può presentare memorie ma solo partecipare alla discussione orale. La disciplina è applicabile ratione temporis in forza dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022, poiché il ricorso è stato notificato dopo il 1° gennaio 2023 e il controricorso risulta depositato oltre il termine.

Nel merito, il secondo motivo è respinto. L’art. 18 l. fall. consente il reclamo a “qualunque interessato”, formula ampia che ricomprende anche i soggetti che hanno rivestito cariche sociali, esposti ad azioni di responsabilità o a iniziative penali dipendenti dal fallimento. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui anche all’amministratore di società di capitali spetta iure proprio la legittimazione, trattandosi di mezzo volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi, sul piano morale e patrimoniale.

Il passaggio decisivo è però il limite a questa legittimazione. Non basta la mera e astratta qualità di ex amministratore: occorre accertare se, per aver rivestito tale carica, il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere in futuro un pregiudizio specifico. L’interesse che consente ai soggetti diversi dal debitore di reclamare è quello dell’art. 100 c.p.c. e deve essere concreto e attuale, non potenziale o ipotetico, non essendo utilizzabile il processo per la soluzione accademica di questioni di diritto.

Nel caso di specie manca qualsiasi allegazione di un pregiudizio, anche di ordine morale. Il reclamante si era limitato ad asserire la propria legittimazione in astratto, senza prospettare circostanze concrete come la sottoposizione a giudizio penale, dati che escludessero il nesso con la sua attività o la sottoposizione di beni a sequestro o misure di prevenzione.

Il rigetto del secondo motivo rende infine inammissibili per carenza di interesse i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono: il passaggio in giudicato della statuizione sulla carenza di legittimazione priva il ricorrente dell’interesse a far valere l’erroneità delle ulteriori statuizioni. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *