Correzione dell’errore materiale sul pagamento delle spese al difensore ammesso al patrocinio (Cass. civ. Sez. I n. 14384 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento opera come pignoramento generale dei beni del debitore. Ne consegue che la domanda di rivendica proposta nei confronti del fallimento soggioga alla disciplina delle opposizioni di terzo all’esecuzione e che il terzo, a norma dell’art. 621 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 103 l. fall., deve fornire la doppia prova con atto scritto di data certa anteriore al fallimento: la proprietà del bene e l’affidamento del medesimo al debitore per titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale. Ove l’inventariazione avvenga nei locali dell’impresa, la presunzione legale relativa di appartenenza al debitore rende irrilevante che la società fallita avesse perso la disponibilità giuridica dei luoghi. La condanna alle spese pronunciata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anziché dello Stato, costituisce errore materiale correggibile, anche per le pronunce della Cassazione, con il procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società rivendicante, unitamente al proprio legale rappresentante, propone domanda di rivendica e restituzione nello stato passivo del fallimento di altra società, per beni mobili inventariati dal curatore presso la sede della fallita. In via subordinata chiede l’ammissione al passivo per il corrispettivo versato all’acquisto di alcuni beni. Il giudice delegato rigetta per mancata individuazione dei beni e difetto di prova della proprietà.

Il Tribunale di Treviso conferma il rigetto, ritenendo non dimostrata la proprietà dei beni con atto di data certa anteriore al fallimento, né il titolo di affidamento al fallito. La rivendicante propone ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste il fallimento. Successivamente, il fallimento chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo in materia di spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il regime probatorio della rivendica fallimentare. Poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale, le domande di rivendica hanno la stessa natura delle opposizioni di terzo all’esecuzione. Il terzo deve perciò dimostrare con atto di data certa anteriore al fallimento di avere acquistato la proprietà del bene e che questo era stato affidato al debitore per titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale.

Il Collegio richiama il peculiare regime dell’art. 621 cod. proc. civ., che dà luogo a una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti nell’abitazione o nell’azienda a lui riferibili, fondata su una relazione di fatto secondo il criterio dell’apparenza. Il terzo è dunque onerato dalla doppia prova, con sola deroga per la prova testimoniale o presuntiva quando l’esercizio del diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio.

Ne segue che, se l’inventariazione avviene nei locali dell’impresa, è irrilevante che la fallita avesse perso la disponibilità giuridica dei luoghi: il rigore probatorio si incentra unicamente sulla proprietà e sull’affidamento con scrittura di data certa. Su questa base la Corte giudica infondati i primi due motivi, che valorizzavano la risoluzione del contratto di locazione anteriore al fallimento.

Il terzo motivo, relativo a un bene mobile registrato inventariato nel piazzale adiacente, è inammissibile: il ricorrente non ha dedotto alcun titolo di proprietà. La Corte precisa che l’iscrizione al P.R.A. genera solo una presunzione semplice quanto all’effetto traslativo, cedevole rispetto alla preclusione dell’art. 621 cod. proc. civ.. Il quarto motivo è inammissibile perché chiede una revisione del giudizio di fatto sulle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il quinto, sulla nullità della motivazione, è infondato: il giudice del merito può esporre concisamente le ragioni della decisione, restando implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato. Successivamente, su ricorso del fallimento, la Corte ha qualificato come errore materiale la condanna alle spese disposta in favore del controricorrente anziché dello Stato, essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, e ha disposto la correzione anche nei confronti delle pronunce di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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