Ricorso inammissibile per esposizione dei fatti carente e condanna ex art. 96 (Cass. civ. Sez. III n. 14441 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che non contenga l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, dello svolgimento della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata. Tale requisito di contenuto-forma risponde all’esigenza di consentire alla Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso. Le lacune del ricorso non possono essere colmate con atti successivi. L’inammissibilità del ricorso, in caso di mancata costituzione degli intimati, impone la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., e l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna con plurime censure la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8312/2022, resa a seguito di reclamo avverso l’ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Roma. Gli intimati, debitore eseguito e terzo acquirente di uno degli immobili, non si costituiscono.
Formulata la proposta di definizione anticipata, il ricorrente chiede la decisione collegiale. Il ricorso è fissato per la trattazione in adunanza camerale, non sussistendo i presupposti per la pubblica udienza. L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite è rigettata dal Primo Presidente aggiunto con decreto del 13 marzo 2025. La questione giunge così alla decisione della Terza Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio fa propri gli argomenti della proposta di definizione anticipata, che aveva qualificato il ricorso come inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito della chiara esposizione dei fatti essenziali prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Tale requisito, già nella precedente formulazione della norma, costituisce uno specifico requisito di contenuto-forma e deve consistere in un’esposizione sufficiente a garantire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 11653 del 2006 e, tra le conformi, Sez. III n. 15478 del 2014. La prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire di bene intendere il significato e la portata delle censure.
Nel caso di specie manca la precisa illustrazione del contenuto e dei presupposti del provvedimento del giudice dell’esecuzione oggetto di reclamo, delle ragioni poste a base del reclamo e di quelle per cui il giudice di primo grado lo ha ritenuto infondato. Tali lacune non possono essere colmate con atti successivi, né con la memoria con la quale è stata chiesta la decisione collegiale.
Le censure si riducono a una mera riproposizione delle doglianze d’appello, alle quali la sentenza impugnata ha dato adeguata risposta con motivazione ampia e coerente. Il motivo indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non risulta riproposto né sviluppato. L’asserita doglianza sulla mancanza della doppia sottoscrizione è superata dal rilievo che, nella specie, il presidente del collegio era anche relatore ed estensore, cosicché era necessaria la sola firma del presidente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, essendo gli intimati rimasti tali. Il ricorrente è condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquemila ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., secondo l’orientamento di Cass. n. 27947 del 2023 e delle Sezioni Unite n. 27195 del 2023: la mancata costituzione dell’intimato preclude la statuizione sulle spese, ma impone la condanna in favore della Cassa delle ammende, avendo la misura funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori. La Corte attesta infine i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.