Revocazione per errore di fatto: censura valutativa resta errore di giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 12620 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. L’errore deve essere di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, e non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. La revocazione è ammessa per l’errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ma è esclusa quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia esaminato specificamente alcune argomentazioni. In tal caso è dedotto un errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, non un vizio revocatorio.

Il Fatto

Una società immobiliare e la sua socia accomandataria erano state dichiarate fallite dal Tribunale su istanza di una società mandataria, in forza di un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo. Il reclamo ex art. 18 L.F. era stato rigettato dalla Corte di appello, che aveva ritenuto la legittimazione della creditrice e l’insufficiente prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte lo aveva dichiarato inammissibile, rilevando che i ricorrenti non avevano censurato l’ulteriore ratio decidendi relativa ai requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), L.F. Avverso tale ordinanza le parti hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la decisione si fondava su un fatto inesistente, ossia la ritenuta acquiescenza a una statuizione mai resa.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i connotati dell’errore revocatorio. Esso deve tradursi in una svista materiale, percepibile dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza ricorso a inferenze interpretative. Non può invece riguardare l’attività valutativa o ermeneutica del giudice, né la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. Il fatto oggetto dell’errore non deve, inoltre, aver costituito terreno di discussione tra le parti.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: Sez. III n. 23856 del 2008, Sez. I n. 10637 del 2007, Sez. III n. 3652 del 2006. Sottolinea poi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019, secondo cui la revocazione è esperibile quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi, ma è esclusa quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta. Da ultimo richiama Sezioni Unite n. 20013 del 2024, che ha fissato i requisiti dell’errore: percezione erronea dei fatti di causa, esclusione dell’attività interpretativa, evidenza assoluta, carattere decisivo e riferimento ai soli atti interni al giudizio di cassazione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la censura non denuncia una svista obiettivamente e immediatamente percepibile, ma contesta la valutazione espressa dalla Corte regolatrice sul contenuto della decisione impugnata. Si tratta di un errore di giudizio, non emendabile con la revocazione e, in quanto riferito a una decisione della Cassazione, non altrimenti impugnabile nel vigente sistema.

Il ricorso tende, in ultima istanza, a sollecitare un rinnovato giudizio sul motivo già disatteso nel precedente ricorso. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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