Inammissibile il ricorso avverso il decreto di reclamo sulla cancellazione ipotecaria (Cass. civ. Sez. III n. 14440 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d’appello pronunciato sul reclamo di cui agli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c. contro il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione di un’iscrizione ipotecaria. Tale decreto è reso all’esito di un procedimento privo di natura contenziosa, essendone l’istante unica parte e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare. Esso, pertanto, non è idoneo a passare in giudicato, mancando statuizioni dotate del carattere della decisorietà. La parte che contesti il diritto all’iscrizione altrui è tenuta ad agire in via contenziosa ordinaria, in contraddittorio con il titolare dell’interesse contrario alla cancellazione; solo il provvedimento così reso è ricorribile per cassazione.

Il Fatto

Nel corso di una controversia civile, il Tribunale emetteva a carico della società un’ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva. In forza di quel titolo la controparte iscriveva tre ipoteche giudiziali presso diverse Conservatorie e avviava due procedure esecutive.

Con sentenza successiva il medesimo Tribunale revocava l’ordinanza ingiuntiva e ordinava ai Conservatori la cancellazione delle ipoteche iscritte. Presentata istanza di annotamento, il Conservatore la rifiutava. Il reclamo ex art. 113 disp. att. c.c. veniva rigettato dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi. La società ricorreva per cassazione, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2884 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce l’orientamento già espresso con Cass. n. 3279 del 18/02/2015: il procedimento di cui all’art. 113 disp. att. c.c. è esperibile nei confronti del solo Conservatore quando l’istante assuma che, rispettate le formalità di legge, il Conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione.

Se invece la parte contesta il diritto all’iscrizione di chi l’ha richiesta e ottenuta, l’accertamento va compiuto in contraddittorio con questa persona, portatrice di un interesse contrario alla cancellazione. La parte deve allora agire in via contenziosa, unica sede idonea a una pronuncia sul diritto alla cancellazione o sull’inesistenza del diritto all’iscrizione.

Solo in tale seconda eventualità si avrà un provvedimento idoneo al giudicato, quindi ricorribile per cassazione. Il provvedimento camerale, essendo destinato a regolare l’attività del Conservatore, non risolve un conflitto di interessi né incide su diritti con il carattere della decisorietà.

Le censure della ricorrente mirano a un ampliamento delle ipotesi di ricorribilità, senza che siano state vagliate le alternative offerte dall’ordinamento. Nel senso dell’impraticabilità di una revisione degli approdi in tema di trascrizione la Corte richiama anche Cass. n. 6749 del 13/03/2024.

La questione di legittimità costituzionale, in cui si risolve il secondo motivo, non è accolta: le norme in scrutinio non comportano disparità di trattamento, poiché al soggetto che ha subito l’iscrizione è dato lo strumento dell’azione giudiziaria ordinaria e l’istituto della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, capoverso, cod. proc. civ. La prospettazione è meramente assertiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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