Obbligo dell’Agenzia di non eccepire la prescrizione sui rimborsi Irpeg (Cass. civ. Sez. V n. 14532 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Tale obbligo non si risolve in un mero invito, ma in un precetto la cui violazione è rilevabile d’ufficio dal giudice. Esso cessa dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2004. Ne deriva che l’istanza di rimborso proposta prima dello spirare di quel decennio produce effetto interruttivo e impedisce all’Amministrazione di opporre l’avvenuta estinzione del credito.
Il Fatto
Un istituto regionale per il credito alla cooperazione chiedeva il rimborso del credito Irpeg risultante dal Mod. 760/86, relativo ai redditi prodotti nel 1985, oltre interessi. L’istanza era stata presentata nel maggio 2009 e l’Amministrazione finanziaria opponeva un silenzio-rifiuto.
La Commissione tributaria provinciale dava torto al contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, riconosceva la illegittimità del silenzio-rifiuto e la spettanza del rimborso, richiamando l’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 e l’ordinanza della Corte costituzionale n. 112/2013. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi; la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su analogo ricorso tra le stesse parti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 12284 del 2024: la norma configura un obbligo dell’Amministrazione di non eccepire la prescrizione, del quale il giudice può conoscere anche d’ufficio, destinato a cessare dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Il primo motivo dell’Agenzia, fondato sull’indirizzo che riduceva la disposizione a un semplice invito, è rigettato. Dirimente è che l’istanza di rimborso sia stata proposta nel maggio 2009, quindi con effetto interruttivo prima dello spirare del decennio decorrente dal 1° gennaio 2004.
Il secondo motivo, di natura subordinata, si fonda sull’assunto che il credito fosse già estinto per prescrizione decennale prima dell’entrata in vigore della legge. La Corte lo respinge: pur volendo superare il profilo di inammissibilità per genericità, rileva che un’eventuale prescrizione anteriore non avrebbe mutato i termini del problema, restando l’Amministrazione comunque tenuta a non far valere l’estinzione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La valutazione delle prove e l’apprezzamento dei fatti sono riservati al giudice di merito. Nel caso di specie, la Commissione regionale non ha sovvertito la regola dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., avendo correttamente posto il relativo onere sul contribuente e reputato la prova fornita tramite la copia della dichiarazione e il contegno processuale dell’Agenzia.
Anche il quarto motivo è inammissibile. L’onere di indicazione specifica dei motivi, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem. La doglianza sul maggior danno ex art. 1224 cod. civ. è del tutto scollegata dalla fattispecie: dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta alcun riconoscimento del risarcimento da svalutazione monetaria, essendosi la Corte regionale limitata a riconoscere il credito oltre interessi sino al saldo, secondo il regime legale e speciale dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è conclusivamente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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