Concordato con finanza esterna e omologa soggetta a imposta di registro fissa (Cass. civ. Sez. 5 n. 14263 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di omologazione del concordato preventivo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, lett. g), della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986, a meno che dall’atto non derivi un effetto traslativo o altro effetto produttivo di ricchezza, che sola ne giustifica la tassazione in misura proporzionale ex art. 9 della citata Tariffa. L’impegno del terzo assuntore di conferire una somma di danaro a titolo di c.d. finanza esterna, finalizzato a soddisfare parzialmente i creditori e ad estinguere obbligazioni già esistenti, non si traduce in un accollo di debiti né in una situazione assimilabile, non generando nuova ricchezza in favore dei creditori, né determinando effetti traslativi ove manchi un patrimonio in capo alla debitrice. In materia di spese di lite, la disposizione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 configura la compensazione come deroga rispetto alla regola generale della soccombenza: la deroga è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, a pena di nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale.
Il Fatto
La società ricorrente, sottoposta a procedura di concordato preventivo, aveva ottenuto dal Tribunale il decreto di omologa. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata in misura proporzionale sull’ammontare dell’accollo dei debiti, assunto dalla terza società assuntrice, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. n. 131/1986. La società contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che all’atto di omologa dovesse applicarsi l’imposta fissa di cui all’art. 8, lett. g), della citata Tariffa.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, invece, accoglieva l’appello, affermando che il decreto di omologa è assoggettato ad imposta fissa, salvo che da esso derivi un effetto traslativo o altro effetto produttivo di ricchezza, non ravvisabile nella specie, stante l’assenza di un patrimonio in capo alla debitrice e la natura di mero apporto di “finanza esterna” da parte dell’assuntrice. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, rilevando che la sentenza impugnata richiama un unico precedente specifico sulla fattispecie concreta e che la doglianza dell’Agenzia, prospettando una violazione di legge, non richiede una mera rivalutazione del fatto, bensì l’applicabilità di norme del d.P.R. n. 131/1986 diverse da quelle considerate dal giudice d’appello.
Nel merito, la Corte dichiara il motivo infondato, richiamando il precedente di legittimità in base al quale la tassazione del decreto di omologazione del concordato preventivo va risolta considerando il rapporto tra la norma generale dell’art. 8, lett. g), della Tariffa, Parte prima, che prevede la tassa fissa per gli atti di omologa, e la norma speciale applicabile solo in presenza di un effetto traslativo o di altro effetto espressivo di ricchezza.
Nella fattispecie, del tutto analoga a quella del precedente citato, trattandosi di concordato in continuità con apporto di finanza esterna, l’impegno del terzo di conferire una somma di danaro non si traduce né in un accollo, né in situazione assimilabile, comportando solo la messa a disposizione della provvista necessaria alla fattibilità del concordato e all’estinzione di obbligazioni già esistenti. Nessuna nuova ricchezza viene generata in favore dei creditori, né può configurarsi un effetto traslativo, stante la pacifica assenza di patrimonio in capo alla debitrice. Pertanto, il decreto di omologa rimane soggetto alla disciplina generale e alla conseguente applicazione dell’imposta fissa.
La Corte ritiene invece fondato il ricorso incidentale, rilevando che la compensazione delle spese di lite, disposta dalla sentenza impugnata sulla base della mera “natura interpretativa della controversia”, costituisce una formula generica, inidonea ad esprimere i concreti profili di gravità ed eccezionalità richiesti dall’art. 92 c.p.c. e dall’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. La motivazione appare, pertanto, solo apparente e viziata da violazione di legge, censurabile in sede di legittimità.
La Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
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Nota della Redazione
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