Obbligo dell’Agenzia di non eccepire la prescrizione nei rimborsi Irpeg (Cass. civ. Sez. V n. 14533 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Tale obbligo non si esaurisce in un mero invito o in una riproposizione dell’art. 2937 cod. civ., ma integra un precetto sostanziale, la cui violazione è rilevabile d’ufficio dal giudice. L’obbligo cessa dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2004. Ne consegue che l’istanza di rimborso proposta prima della scadenza di quel decennio produce effetto interruttivo e impedisce il maturare della prescrizione opponibile dall’Ufficio.
Il Fatto
Un istituto regionale per il credito alla cooperazione aveva chiesto il rimborso del credito Irpeg risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 1976, oltre interessi. L’Ufficio aveva opposto un silenzio-rifiuto all’istanza del 22 maggio 2009.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto, qualificando la fattispecie alla stregua dell’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 e ravvisandovi un divieto per l’Amministrazione di eccepire la prescrizione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su analogo ricorso pendente tra le stesse parti.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi dell’Agenzia muovevano dal presupposto che la disposizione in esame costituisse un semplice invito a non far valere la prescrizione, senza abolirla, e che in ogni caso il credito fosse già estinto prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria per decorso del termine decennale.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 12284 del 7 maggio 2024, alla cui motivazione dichiara di rinviare, che ha affermato la valenza precettiva della norma e l’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico dell’Amministrazione, rilevabile d’ufficio, destinato a cessare dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge.
Sul primo motivo è decisivo che l’istanza di rimborso sia stata proposta il 22 maggio 2009, dunque prima dello spirare del decennio dall’entrata in vigore della legge n. 350/2003, con effetto interruttivo. Il secondo motivo, di natura subordinata, non muta i termini del problema: anche ammesso che una prescrizione si fosse perfezionata prima della legge, l’Amministrazione restava comunque tenuta a non far valere l’avvenuta estinzione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella su cui dovrebbe gravare. Il giudice di merito aveva motivatamente reputato provato il credito sulla base della copia della dichiarazione versata in atti.
Pure inammissibile è il quarto motivo, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: la doglianza sul riconoscimento automatico del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. è scollegata dalla fattispecie, non risultando che tale voce sia stata dedotta o riconosciuta. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate, in ragione del superamento di un pregresso orientamento favorevole all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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