Contributi previdenziali dovuti dal licenziamento illegittimo alla reintegra (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14662 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del testo dell’art. 18 St. lav. successivo alle modifiche introdotte con legge n. 108/1990 e anteriore alle modifiche recate dalla legge n. 92/2012, nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la pronuncia giudiziale di reintegra restano in vita il rapporto assicurativo previdenziale e il corrispondente obbligo del datore di versare all’ente i contributi, per la quota a proprio carico e per quella a carico del lavoratore. L’obbligo contributivo non presuppone una espressa condanna al pagamento contenuta nella sentenza di reintegra, discendendo dalla natura costitutiva, con effetti retroattivi, della pronuncia, che considera il rapporto di lavoro come mai interrotto e le retribuzioni maturate come giuridicamente dovute ai fini contributivi. La transazione con cui le parti abbiano definito la sola obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta e autonoma obbligazione contributiva, che deriva dalla legge e fa capo all’ente previdenziale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella esattoriale con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi omessi in danno di un lavoratore, per il periodo compreso tra la data del licenziamento intimatogli e quella della sentenza che, accertatane l’illegittimità, ne aveva disposto la reintegra.
Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 30.10.2018, aveva confermato la pronuncia. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il giudice di merito esteso all’INPS il giudicato della sentenza di reintegra nonostante la successiva transazione intervenuta tra le parti, e la violazione dell’art. 18 St. lav., per non avere la Corte territoriale considerato che la sentenza di reintegra non conteneva alcuna statuizione di condanna al pagamento dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro intima connessione, e ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. Richiamando le Sezioni Unite n. 15143 del 2007, i giudici di legittimità ribadiscono che, nel vigore del testo dell’art. 18 St. lav. anteriore alla legge n. 92/2012, tra il licenziamento illegittimo e la pronuncia di reintegra permangono il rapporto assicurativo previdenziale e l’obbligo contributivo del datore di lavoro, come già affermato da Cass. n. 8800 del 2008 e Cass. n. 23181 del 2013.
Il Collegio precisa che l’assenza di una espressa condanna al pagamento dei contributi nella sentenza di reintegra non incide sull’obbligo contributivo: questo discende dalla natura costitutiva, con effetti retroattivi, della pronuncia giudiziale, che considera il rapporto di lavoro come mai interrotto e qualifica come giuridicamente dovute le retribuzioni maturate nel periodo. La Corte richiama sul punto la massima delle Sezioni Unite n. 15143 del 2007, secondo cui l’obbligo contributivo, commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta, esiste perché esiste l’obbligazione retributiva e non viene meno se la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, operando tale trasformazione solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore, mentre sul piano previdenziale l’obbligo resta commisurato alla retribuzione contrattualmente dovuta.
La Corte aggiunge che l’assenza di una espressa pronuncia di condanna può rilevare, se del caso, ai fini della possibilità per l’ente di avvalersi del più lungo termine prescrizionale previsto dall’art. 2953 c.c., secondo l’argomento desumibile da Cass. n. 6722 del 2021, ma si tratta di questione estranea alla vicenda esaminata.
Quanto alla transazione, i giudici ribadiscono il principio, già consolidato nella giurisprudenza richiamata (Cass. n. 2642 del 2014 e successive conformi), secondo cui l’accordo con cui il lavoratore e il datore hanno definito la controversia sulla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta e autonoma obbligazione contributiva, che deriva dalla legge e fa capo all’ente previdenziale. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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