Estinzione per rinuncia presunta e inammissibilità del ricorso contro la sentenza di opposizione a precetto (Cass. civ. Sez. 3 n. 7502 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che decide un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è soggetta ad appello, essendo precluso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. in presenza di un ordinario mezzo di gravame esperibile. L’istanza di decisione del ricorso presentata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. deve essere corredata da una nuova procura speciale, secondo il testo vigente ratione temporis; in mancanza di tale procura, l’istanza è irrituale e, ove non sia proposta ritualmente, il ricorso si intende rinunciato, con conseguente estinzione del giudizio. La condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. può essere pronunciata in favore della parte resistente e della cassa delle ammende quando la pronuncia di inammissibilità è conforme all’originaria proposta di definizione anticipata.
Il Fatto
Alcuni creditori notificavano un atto di precetto a una società, intimando il pagamento di una somma in forza di un’ordinanza di condanna. L’atto dava atto dell’avvenuta cessione del credito da parte di uno dei creditori a favore dell’altro. La società debitrice proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, deducendo vizi del precetto e l’illegittimità delle somme intimate.
Nel corso del giudizio, gli oppositi notificavano un nuovo precetto per i medesimi importi, dichiarato sostitutivo del primo, e il credito veniva soddisfatto in un procedimento di pignoramento presso terzi. Il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava gli oppositi al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi i creditori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio nei confronti di uno dei ricorrenti, per rinuncia presunta. L’istanza di decisione, depositata prima dell’entrata in vigore della novella che ha soppresso l’obbligo, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Poiché tale procura non è stata depositata, l’istanza è stata considerata irrituale, con conseguente applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. e declaratoria di estinzione.
Quanto all’altro ricorrente, la Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile sotto plurimi profili. Le censure proposte, pur formalmente qualificate come opposizione agli atti esecutivi, contestavano il diritto dei creditori di procedere a esecuzione forzata, configurando tipicamente un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Trattandosi di sentenza appellabile, il ricorso diretto per cassazione era precluso. A ciò si aggiungeva il mancato rispetto dei requisiti di forma-contenuto del ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
La Corte ha infine rigettato l’istanza di riqualificazione del ricorso come regolamento di competenza, poiché, in presenza di una contestazione che coinvolgeva sia la competenza sia il merito, la parte aveva l’onere di utilizzare i mezzi di impugnazione ordinari.
La declaratoria di inammissibilità, conforme alla proposta di definizione anticipata, ha comportato la condanna del ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con liquidazione delle ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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