Onere di allegazione della superficie non tassabile ai fini Tari (Cass. civ. Sez. V n. 14663 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 62, comma terzo, del d.lgs. n. 507/1993 pone a carico dell’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile. Le esenzioni, anche parziali, costituiscono eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale: i relativi presupposti devono essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, non potendo essere introdotti per la prima volta in sede giudiziale. La Cassazione ha quindi accolto il motivo del Comune, cassando la sentenza di appello con rinvio.

Il Fatto

Una società contribuente proponeva appello avverso la sentenza con cui la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento e liquidazione Tarsu-Tia per l’anno d’imposta 2015. La società sosteneva che, dell’area complessiva dello stabilimento, solo la parte occupata da uffici amministrativi fosse produttiva di rifiuti urbani o assimilabili, mentre la restante superficie era destinata ad attività produttiva e a deposito di mezzi, con produzione di rifiuti speciali autonomamente smaltiti tramite imprese abilitate.

La CTR Campania accoglieva il gravame, ritenendo provato, tramite i contratti con le società specializzate e una relazione tecnica, che la contribuente avesse provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sulla mancata sospensione del giudizio per pretesa pregiudizialità rispetto ad altro procedimento relativo alla Tarsu per gli anni 2010-2013. Il motivo è infondato: la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è giustificata dalla mera pendenza di altro giudizio tra gli stessi soggetti su diverse annualità del medesimo tributo, né quando la causa assunta come pregiudiziale non sia più effettivamente in corso.

Il nucleo del provvedimento è il secondo motivo, accolto. La Corte richiama la regola dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993: la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, superabile solo con la prova contraria del detentore, che deve dedurre le circostanze escludenti nella denuncia originaria o in quella di variazione, sulla base di elementi obiettivi o idonea documentazione. L’impresa contribuente non poteva quindi dedurre per la prima volta in giudizio la produzione di rifiuti speciali non assimilati in una determinata area.

La Corte sottolinea che la società, con dichiarazione presentata nel 2016, cui non aveva fatto seguito alcuna denuncia di variazione, aveva comunicato una superficie imponibile corrispondente proprio a quella posta alla base dell’avviso impugnato. Richiama inoltre il consolidato orientamento secondo cui deroghe e riduzioni non operano automaticamente, ma devono essere dedotte nella denuncia originaria o in variazione.

Quanto al quinto motivo, la Corte lo ritiene infondato: la questione relativa all’assimilazione dei rifiuti speciali provenienti da attività industriali è superata dall’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, che esclude dalla superficie assoggettabile alla Tari la parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che se ne dimostri l’avvenuto trattamento conforme. Il Comune, tuttavia, non aveva dedotto nei gradi di merito la questione dell’assimilazione regolamentare.

In accoglimento del secondo motivo la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione, anche per le spese; assorbiti il terzo e il quarto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *