Compenso al difensore nel gratuito patrocinio: prescrizione non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 14720 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide sull’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha natura giurisdizionale, non amministrativa. Il diritto del professionista al compenso è diritto soggettivo patrimoniale, non degradabile ad interesse legittimo. Ne consegue che la prescrizione del credito è sottratta al rilievo ufficioso del giudice e deve essere eccepita dal debitore, a norma dell’art. 2938 c.c. La regola vale anche quando il debitore sia un’amministrazione pubblica e non abbia partecipato alla fase di liquidazione, poiché l’eccezione resta esperibile tramite l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudice dell’opposizione, investito di un giudizio contenzioso e interamente devolutivo, non può quindi respingere la domanda di accertamento del credito su un evento estintivo non eccepito.

Il Fatto

Un difensore aveva prestato attività in un giudizio penale in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Presentata l’istanza di liquidazione del compenso, il Tribunale ha respinto la richiesta rilevando d’ufficio la prescrizione decennale del credito.

All’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice di merito ha confermato il rigetto sul rilievo ufficioso dell’assenza di prova delle condizioni reddituali del beneficiario, assorbendo la questione sulla prescrizione. La Cassazione, con una precedente sentenza, ha cassato quella decisione perché fondata su una questione mista di fatto e di diritto sottratta al contraddittorio. Il giudice del rinvio ha però nuovamente respinto l’istanza, qualificando la fase di liquidazione come amministrativa e riconoscendo al giudice il potere di rilevare d’ufficio la prescrizione a tutela degli interessi pubblici correlati all’erogazione di danaro pubblico.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte muove dalla qualificazione del decreto di liquidazione: esso non è atto amministrativo, perché il diritto del difensore al compenso per l’attività prestata in regime di gratuito patrocinio è diritto soggettivo patrimoniale, non degradabile ad interesse legittimo. Il professionista è dunque titolare di autonoma legittimazione a proporre l’opposizione.

Il provvedimento che decide sull’istanza ha natura decisoria e giurisdizionale ed è insuscitabile di revoca o modifica d’ufficio, poiché il giudice consuma il proprio potere nel momento in cui lo emette. All’assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 è estraneo il conferimento all’autorità giudiziaria di un generale potere di autotutela, tipico invece dell’azione amministrativa.

Da tale natura discende la conseguenza decisiva: la prescrizione è sottratta al rilievo ufficioso e trova applicazione la regola dell’art. 2938 c.c., che rimette l’eccezione al monopolio del debitore. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’estinzione per prescrizione del diritto alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dal debitore.

Non assumono rilievo, in senso contrario, l’assenza di contraddittorio con la pubblica amministrazione nella fase di liquidazione né la natura pubblica dell’obbligazione. Il debitore, pur inizialmente non partecipe del procedimento, è posto in condizione di sollevare l’eccezione tramite l’opposizione, una volta che il decreto sia stato portato a sua conoscenza per l’esecuzione. La natura pubblica del debitore non incide sulla regola, e anche le prescrizioni presuntive vi sono sottoposte.

Nella specie il Ministero è rimasto contumace nelle fasi di merito e non ha eccepito la prescrizione. Il giudice dell’opposizione, investito di un giudizio contenzioso e interamente devolutivo, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso, senza poter rilevare d’ufficio la prescrizione. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo, relativi al dies a quo della prescrizione. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *