Danno da lesione della reputazione non liquidabile in re ipsa (Cass. civ. Sez. III n. 11072 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, quale danno-conseguenza, non può essere ritenuto sussistente in re ipsa o ipso facto. La sua liquidazione presuppone che il danneggiato alleghi e provi le conseguenze pregiudizievoli concrete, non essendo sufficiente il riferimento a generiche presunzioni semplici o a fatti notori non identificati, che si risolvono in un’inammissibile inversione dell’onere probatorio. Il ricorso all’art. 1226 cod. civ. per la quantificazione equitativa non esonera dalla prova dell’an del danno, né può sanare la genericità dell’allegazione e della prova delle poste risarcitorie, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Il Fatto

Un privato conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, un ex atleta e un giornalista, rispettivamente nella veste di intervistato e di intervistatore, per un servizio televisivo nel quale sarebbero state diffuse dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti. Chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettava la domanda, qualificando il servizio come giornalismo di inchiesta, cui corrisponderebbe una meno intensa verifica di attendibilità delle fonti. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in via equitativa, oltre interessi, e disponeva la pubblicazione del dispositivo. Entrambi i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, riunito in un unico giudizio, cui il danneggiato resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta una pluralità di motivi, incentrati sulla regolarità delle notificazioni, sulla valenza dei provvedimenti penali sopravvenuti e, soprattutto, sulla prova del danno. Il Supremo Collegio sceglie di decidere secondo la tecnica della ragione più liquida, confermata da una serie di arresti richiamati in motivazione, concentrandosi sul motivo comune a entrambi i ricorsi, relativo alla liquidazione del pregiudizio.

Il punto decisivo è la qualificazione operata dal giudice di appello. La Corte territoriale, pur dichiarando di muoversi nell’ambito della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, aveva affermato che la lesione della reputazione determina, secondo l’id quod plerumque accidit, un minimum di conseguenze dannose, ritenute provate “a titolo di presunzioni semplici o fatti notori”, e aveva liquidato tale voce in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Per il Supremo Collegio questa impostazione equivale a riconoscere il danno in re ipsa. Il giudice di merito si è fatto carico tanto dell’an quanto del quantum, esonerando il presunto danneggiato dall’onere di allegare e provare entrambi gli aspetti. Il richiamo a presunzioni semplici e a fatti notori, per di più non identificati, non scherma tale posizione: si tratta di formule assertive che riportano, implicitamente ma inequivocamente, al nudo in re ipsa, in conflitto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ne deriva che l’ultimo motivo di ciascun ricorso, sostanzialmente coincidente, va accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito: la domanda risarcitoria è rigettata per la carenza di allegazione e di prova che la stessa Corte territoriale aveva in realtà riconosciuto. Le spese di lite di tutti i gradi sono compensate, in considerazione dell’alternatività delle posizioni assunte dai giudici di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2056 c.c.

Tutte le 216 sentenze sull'art. 2056 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *