Usucapione, appello incidentale e azione del terzo sulla sentenza non trascritta (Cass. civ. Sez. II n. 4807 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare le eccezioni non accolte o le questioni assorbite, ma deve soltanto riproporle espressamente nel giudizio di appello con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., per evitare la presunzione di rinuncia. Il giudice può riqualificare l’atto secondo il principio di idoneità al raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Il terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto accertato può proporre azione ordinaria di accertamento della non conformità a diritto della sentenza resa inter alios, senza necessità di opposizione di terzo. Nell’azione di usucapione il giudice deve esaminare la validità dei titoli contrapposti prima di verificare il meccanismo delle trascrizioni, e la notificazione per pubblici proclami fondata sull’impossibilità di identificare i destinatari non sana la mancata evocazione dei litisconsorti necessari.

Il Fatto

Con atto di citazione del 2011 il ricorrente convenne in giudizio la controricorrente davanti al Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la non opponibilità nei suoi confronti della sentenza con cui, nel 1986, la Pretura di Lipari aveva accertato in capo alla stessa l’usucapione di due appezzamenti di terreno, sentenza non trascritta. Il ricorrente aveva acquistato quei terreni nel 2005 con atto pubblico, regolarmente trascritto, e in via gradata deduceva l’invalidità e l’inefficacia del titolo.

Il Tribunale accolse la domanda attorea e rigettò la riconvenzionale di usucapione della convenuta. La Corte d’Appello di Messina, in accoglimento dell’appello principale, dichiarò l’opponibilità della sentenza di usucapione e inammissibile per tardività l’appello incidentale del ricorrente. Questi ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte ribadisce che il vittorioso in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale: è sufficiente la riproposizione espressa delle questioni non esaminate o respinte, con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti già rientranti nel thema decidendum di primo grado. Rilevano sul punto Sezioni Unite n. 13195 del 2018 e Sezioni Unite n. 7940 del 2019. Non rileva la qualificazione data dalla parte all’atto, ben potendo il giudice procedere alla sua riqualificazione, in applicazione del principio di idoneità al raggiungimento dello scopo.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono parimenti fondati. La Corte ammette l’azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo che, non minacciato dall’esecuzione della sentenza resa inter alios, voglia ottenerne l’accertamento di non conformità a diritto. L’azione è esperibile in alternativa all’opposizione di terzo, che resta rimedio facoltativo, richiamando il precedente Sez. II n. 30941 del 2017 e le Sezioni Unite n. 1238 del 2015.

Nel merito, i giudici distrettuali hanno incentrato l’intero ragionamento sulla prevalenza dei titoli contrastanti e sulle norme in tema di trascrizione, ritenendo l’usucapione sempre prevalente sull’acquisto a titolo derivativo. Tale argomentazione non tiene conto del fatto che l’esame della validità dei titoli di acquisto contrapposti precede logicamente e giuridicamente la verifica sul meccanismo di operatività delle trascrizioni.

Il ricorrente aveva dimostrato di rivestire la posizione di terzo, titolare di un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto accertato. Spettava quindi alla Corte territoriale prendere posizione sui vizi denunciati, anche di natura processuale. Il vizio dedotto — giudizio di usucapione incardinato nei confronti di soggetti non identificati, evocati con notifica per pubblici proclami invalida — attiene a un aspetto analogo alla violazione del litisconsorzio necessario. La notificazione per pubblici proclami non sana la mancata individuazione dei litisconsorti necessari quando è conseguente a difficoltà di identificazione dei destinatari.

Poiché i giudici di merito hanno pretermesso l’esame di queste prioritarie questioni, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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