Retroattività della lex mitior e sanzioni amministrative in materia di orario di (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14771 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti amministrativi, l’estensione del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni aventi natura e funzione punitiva — conformemente alla giurisprudenza costituzionale ed europea — presuppone che l’istante abbia specificamente allegato i presupposti della qualificazione penalistica o elevatamente afflittiva secondo i criteri cd. Engel, ovvero la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la natura dell’illecito e la natura e il grado di severità della sanzione. Tale allegazione deve essere stata sottoposta ai giudici del merito come specifica censura, non potendo invocarsi per la prima volta in sede di legittimità. In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, opera il criterio del cumulo materiale, giacché l’art. 8 della legge n. 689/1981 contempla il cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente l’applicazione analogica dell’art. 81 cod. pen.
Il Fatto
Con ordinanza n. 1246 del 2010 la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ingiungeva a un legale rappresentante di società, quale trasgressore, e alla società, quale obbligata in solido, il pagamento di una somma per la violazione degli artt. 4 co. 4 e 9 co. 1 del D.lgs. n. 66/2003 in tema di riposi e pause di lavoro per il personale adibito a funzioni di vigilanza.
Proposta opposizione, il Tribunale di Bologna annullava parzialmente l’ordinanza ingiunzione e rideterminava la sanzione residua al minimo edittale. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 522/2021, rigettava il gravame. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — nullità della notificazione e inesistenza dell’ordinanza ingiunzione per essere stata emessa nei confronti di una società già cancellata a seguito di fusione per incorporazione — è respinto. La Corte richiama la nuova formulazione dell’art. 2504 bis cod. civ., per cui la società incorporante assume diritti e obblighi delle partecipanti, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione: la fusione è vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza effetto successorio o estintivo (Cass. n. 14526/2006; Cass. Sez. Un. ord. n. 2637/2006). In ogni caso la censura è inammissibile: il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado, che aveva ritenuto la nullità della notifica sanata per raggiungimento dello scopo, integra un giudicato interno rilevabile d’ufficio (Cass. n. 12754/2022; Cass. n. 22306/2024).
Quanto al secondo motivo — retroattività della disciplina più favorevole — la Corte rileva che l’affermazione del mero tempus regit actum non è conforme ai principi della Corte cost. n. 63/2019 e della giurisprudenza europea (criteri Engel; CGUE in causa C-489/10). Tuttavia il motivo non è accolto per un profilo processuale: per invocare la retroattività della legge più favorevole occorre una specifica allegazione dei presupposti, e il ricorrente non ha indicato dove, come e quando la questione sia stata sottoposta ai giudici del merito come espressa censura (Cass. 13701/2024).
Il terzo motivo — violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova — è infondato. Il vizio si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020). La Corte territoriale ha escluso la deroga dell’art. 9 co. 2 lett. b del D.lgs. n. 66/2003 attraverso un accertamento di fatto sulla natura dell’attività, caratterizzata da continua e vigile attenzione, insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto motivo — applicabilità del cumulo giuridico — è infondato. La Corte conferma il criterio del cumulo materiale per le plurime violazioni in materia di orario di lavoro (Cass. n. 12659/2019). Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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