Inadempimento del depositario fiduciario e danno risarcibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 7078 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito fiduciario è negozio atipico, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., con funzione mista di conservazione e di garanzia. Il fiduciario, che rimane terzo rispetto alla composizione degli interessi dei fiducianti, deve custodire il bene e consegnarlo al soggetto individuato secondo criteri oggettivi preconcordati, senza risolvere gli eventuali contrasti tra le parti. In caso di inadempimento del fiduciario alle obbligazioni di custodia e garanzia, il danno risarcibile al depositante si identifica, ex art. 1223 c.c., nella effettiva diminuzione patrimoniale, data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio e quello che avrebbe presentato se l’obbligazione fosse stata esattamente adempiuta. La possibilità per il fiduciante di richiedere la restituzione dell’importo al beneficiato non limita il diritto al risarcimento nei confronti del fiduciario, né l’obbligo risarcitorio di quest’ultimo si aggiunge a quello restitutorio del beneficiato secondo le regole della solidarietà passiva ex artt. 2055 e 1292 c.c.
Il Fatto
Una società acquirente di quote sociali, al fine di garantire la regolarizzazione urbanistica di immobili, versava parte del prezzo in deposito fiduciario presso un notaio. Il versamento ai venditori doveva avvenire solo all’esito del rilascio di idonea certificazione comunale. Il notaio, nonostante il dissenso espresso dall’acquirente circa l’idoneità dei documenti, consegnava l’intera somma ai venditori. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello accertavano l’inadempimento del fiduciario, ma limitavano il danno risarcibile alla somma di € 30.000,00, ritenendo che l’importo depositato fosse recuperabile solo previa dimostrazione dell’impossibilità di ripetizione dai venditori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso principale e incidentale, ha confermato la responsabilità del notaio. Il fiduciario, pur non avendo l’onere di verificare la regolarità sostanziale del certificato, avrebbe dovuto mantenere la custodia della somma fino alla risoluzione della controversia tra i fiducianti sull’idoneità della certificazione, non essendo sua prerogativa dirimere i contrasti sorti tra le parti sull’individuazione dell’avente diritto alla consegna.
Quanto al danno, la Corte ha censurato la pronuncia di merito che aveva subordinato la risarcibilità dell’intero importo alla prova della concreta impossibilità di ripetizione dai venditori. Il deposito fiduciario, concluso anche nell’interesse della depositante, garantiva a quest’ultima il recupero immediato della somma al verificarsi delle condizioni pattuite, senza necessità di attività ulteriori o di iniziative esecutive verso i terzi. Il danno da inadempimento va quindi commisurato alla differenza tra il valore attuale del patrimonio e quello che avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata esattamente adempiuta ex art. 1223 c.c..
La Corte ha inoltre chiarito che l’obbligo restitutorio dei venditori e quello risarcitorio del fiduciario inadempiente concorrono secondo la disciplina della solidarietà passiva: il creditore può legittimamente scegliere il soggetto cui rivolgersi, fermo il diritto a ottenere una sola volta l’importo complessivamente dovuto, purché sussista l’unitarietà dell’evento pregiudizievole.
Sono state invece respinte le censure relative alla omessa pronuncia sulla domanda di adempimento, correttamente qualificata dal giudice di merito come domanda risarcitoria da inadempimento, e quelle sulla violazione del giudicato interno, insussistente in assenza di una statuizione definitiva sulla qualificazione della domanda.
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Nota della Redazione
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