Revocatoria ordinaria e giudizio di usucapione: la posizione del creditore pignorante (Cass. civ. Sez. 3 n. 12811 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. L’eventus damni va accertato con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l’elemento soggettivo in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del preliminare. Il creditore che abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda di usucapione è litisconsorte necessario del giudizio petitorio ex art. 102 c.p.c., dovendosi estendere il principio affermato per il creditore ipotecario al creditore pignoratizio, in applicazione dell’art. 2915, secondo comma, c.c.; la sentenza di usucapione pronunciata senza la sua partecipazione non è a lui opponibile con efficacia di giudicato.
Il Fatto
Una società creditrice, avente causa da un istituto bancario, agiva in giudizio nei confronti di due fratelli, eredi della madre, e della compagna convivente di uno di essi, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita immobiliare con cui i debitori avevano ceduto alla convivente la proprietà superficiaria dell’immobile ereditato. La creditrice deduceva di vantare un credito nei confronti dei fratelli e che l’alienazione era stata preordinata a compromettere le sue ragioni. I debitori erano stati dichiarati contumaci in primo grado.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia del contratto. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, che rigettava il gravame della sola acquirente. Avverso tale decisione, la soccombente proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la società cessionaria del credito, subentrata alla banca originaria creditrice.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi ritenuti inammissibili in quanto tesi a una rivalutazione delle risultanze fattuali già accertate dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi ribadito che la Corte territoriale aveva correttamente focalizzato la valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria non sul preliminare stipulato con la madre dei debitori, ma sul contratto definitivo stipulato da questi ultimi, che al preliminare si era sostituito.
Quanto all’eccezione di giudicato esterno, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, rilevando che la parte ricorrente non aveva assolto l’onere di provare la certezza della formazione del giudicato, necessaria attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, pur in assenza di contestazioni.
Nel confermare l’orientamento secondo cui il creditore con garanzia reale è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, la Corte ha precisato che tale principio si estende al creditore pignoratizio che abbia trascritto il pignoramento prima della sentenza di usucapione. In tal caso, l’effetto retroattivo dell’usucapione travolgerebbe la trascrizione del pignoramento, privando il creditore della garanzia patrimoniale. Il fondamento normativo è stato ravvisato nell’art. 2915, secondo comma, c.c.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo, ravvisandovi un’ulteriore richiesta di rivisitazione del materiale probatorio in un’ipotesi di doppia conforme, non potendo trovare ingresso in cassazione una diversa lettura delle risultanze processuali già compiutamente valutate dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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