Maxi-sanzione per lavoro sommerso: natura penale e retroattività della norma più favorevole (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14769 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maxi-sanzione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione, la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, ha natura sostanzialmente penale, da accertare alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU nella sentenza Engel e della giurisprudenza dell’Unione. Ne consegue che, in caso di successione di norme sanzionatorie, trova applicazione il principio di retroattività della norma più favorevole all’autore della violazione. Il giudice di merito che ometta tale specifica valutazione, pur sollecitato, incorre in error in iudicando.
Il Fatto
Un Ispettorato territoriale del lavoro ingiungeva a una società e a un suo legale rappresentante il pagamento di una somma superiore a trentacinquemila euro per violazioni relative a un rapporto di lavoro ritenuto di natura subordinata e non occasionale, instaurato per il periodo novembre 2014 – maggio 2015. Analoga ordinanza-ingiunzione era notificata al solo rappresentante.
Impugnati i provvedimenti, il Tribunale accoglieva parzialmente le opposizioni riducendo l’importo dovuto. La Corte d’appello confermava la pronuncia, qualificando il rapporto come subordinato ed escludendo sia lo schema delle mini co.co.co. sia il contratto di agenzia, e ravvisando una condotta dolosa del datore volta a occultare il rapporto. Avverso tale sentenza i soccombenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, riferiti alla condotta dolosa e alla volontà di occultare il rapporto subordinato, sono stati trattati congiuntamente e rigettati. La Corte ha ribadito che l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di mancato esame di domande ed eccezioni di merito. Il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, cui spetta in via esclusiva la valutazione delle prove.
Quanto al vizio di motivazione apparente, la Corte ha precisato che esso ricorre solo quando la pronuncia, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso concreto la Corte territoriale, con accertamento in fatto adeguatamente argomentato, ha valutato tutte le risultanze istruttorie dell’intero periodo lavorativo, non basandosi su un solo elemento presuntivo.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 151/2015, norma posteriore più favorevole, ritenendo il principio di retroattività inapplicabile agli illeciti amministrativi. Tale assunto non è conforme ai precedenti di legittimità, in particolare alla sentenza n. 13071/2024, secondo cui la questione se una sanzione formalmente amministrativa sia sostanzialmente penale va risolta alla stregua dei criteri della sentenza Engel e del diritto dell’Unione.
Rilevano tre criteri: la qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la natura dell’illecito e la natura e il grado di severità della sanzione. Su queste basi la Corte ha già riconosciuto la natura sostanzialmente penale, o comunque elevatamente afflittiva, della maxi-sanzione, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019. La Corte distrettuale non aveva svolto, pur sollecitata, tale specifica valutazione.
La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame applicando il principio di retroattività della legge più favorevole e determini la sanzione applicabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.