Prova presuntiva della falsità materiale della quietanza e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 10239 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di querela di falso, la prova della falsità materiale di una scrittura privata può essere desunta da elementi indiziari, purché valutati dal giudice di merito secondo i criteri di precisione, univocità e concordanza. Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la sentenza che, interpretando il materiale istruttorio, ritenga raggiunta la prova del riempimento postumo, poiché resta riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento. La valutazione delle prove e la scelta tra esse sono sottratte al sindacato di legittimità, spettando alla Corte di cassazione il solo controllo di correttezza giuridica e logico-formale. È inammissibile il motivo che, prospettando una diversa ricostruzione del fatto, solleciti una nuova rivalutazione del complesso istruttorio.

Il Fatto

Una società aveva agito in via monitoria per il pagamento di una serie di fatture relative a un’attività di trasporto. La debitrice si era opposta, eccependo che su una delle fatture era stata apposta una quietanza: una dicitura manoscritta “pagato”, accompagnata da firma, sotto un testo dattiloscritto attestante il pieno pagamento del dovuto. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo la scrittura riferibile al sottoscrittore in assenza di querela di falso.

Proposto appello, la creditrice aveva a sua volta introdotto querela di falso, prospettando la manipolazione del documento mediante aggiunta successiva della parte dattiloscritta. La Corte d’Appello aveva sospeso il giudizio e rimesso la querela al Tribunale competente, che aveva accertato la falsità della scrittura. Impugnata la sentenza di accertamento, la Corte d’Appello aveva confermato la falsità. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di impugnazione del giudizio di falso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2702, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’onere probatorio e del vizio di motivazione. Sosteneva che sarebbe stato onere di controparte dimostrare l’assenza della dicitura dattiloscritta al momento della sottoscrizione e che l’incertezza sulla falsità avrebbe dovuto andare a danno del querelante.

La Corte ha distinto i due profili. Quanto al primo, ha osservato che il giudice di merito ha valutato tutti gli elementi emersi: la diversità della stampa tra il testo della fattura e quello contestato; i caratteri minuti della scrittura interpolata, inserita tra il testo ordinario e la dicitura manoscritta; il contenuto della scrittura, volto a quietanzare anche fatture successive. Tali elementi, di natura indiziaria, sono stati ritenuti precisi, univoci e concordanti nell’escludere la preesistenza del testo dattiloscritto.

Ne consegue che non è configurabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.: la Corte di merito ha verificato il materiale istruttorio e ha fondato su di esso il giudizio positivo di falsità. La doglianza, in realtà, sposta l’ambito dell’accertamento dalla regola probatoria alla critica delle modalità di valutazione delle prove, con implicita richiesta di rinnovazione di attività tipicamente meritali e precluse in sede di legittimità. La Corte ha richiamato, in proposito, la pronuncia Cass. n. 32505/2023 e Cass. n. 10927/2024, secondo cui è inammissibile il motivo che proponga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello esiste e dà conto dell’iter argomentativo seguito, senza contraddittorietà. Essa non doveva necessariamente confutare in modo particolareggiato ogni argomento difensivo, potendo il rigetto risultare implicitamente dalla pregnanza probatoria degli elementi valorizzati, come affermato da Cass. n. 15276/2021.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa considerazione di un fatto decisivo, identificato nella preesistenza della scrittura dattiloscritta alla sottoscrizione. La Corte ha replicato che l’assenza di quella scrittura è stata il punto di arrivo del ragionamento presuntivo, non il suo presupposto. Il motivo è quindi infondato nella sua prospettazione e inammissibile ove interpretato come richiesta di rivalutazione del fatto, risultando applicabile l’art. 348 ter cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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