Fallimento e sequestro penale: legittimazione del rappresentante cessato (Cass. civ. Sez. V n. 14795 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli atti impositivi dopo il fallimento, la legittimazione eccezionale del fallito a ricorrere in luogo dell’organo concorsuale presuppone un’oggettiva inerzia del curatore e il permanere della carica in capo al legale rappresentante. Non integra quella ipotesi la scelta del curatore di non agire per valutazione negativa sulla fondatezza dell’impugnazione. La legittimazione non sussiste quando il custode giudiziario delle quote abbia assunto la veste di amministratore con sostituzione totale del rappresentante legale, né quando la società sia già fallita al momento della proposizione del ricorso. I principi in tema di legittimazione del fallito non si estendono al caso di inerzia del custode giudiziario.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata veniva sottoposta a sequestro penale preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.. Pochi mesi dopo veniva nominato un custode giudiziario, che assumeva anche la carica di amministratore delegato. In seguito veniva notificato alla società un processo verbale di constatazione per operazioni soggettivamente inesistenti, cui seguiva un avviso di accertamento. La società veniva poi dichiarata fallita.
Colui che si qualificava come legale rappresentante impugnava l’avviso di accertamento, affermando la propria legittimazione per l’inerzia degli organi sociali e fallimentari. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, non essendo stata prestata l’autorizzazione prevista dall’art. 31 l.f. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, escludendo la ricorrenza di un’ipotesi di inerzia. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 24 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della legittimazione del fallito o del suo rappresentante legale a impugnare gli atti impositivi quando l’organo concorsuale resti inerte. Riconosce l’esistenza di un orientamento costante secondo cui, in presenza dell’inerzia del curatore, residua in capo al fallito la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi, per evitare il consolidarsi della pretesa in vista dell’eventuale ritorno in bonis.
Il Collegio chiarisce però che la fattispecie concreta è diversa da quella in cui il fallito o il suo rappresentante agiscano in luogo dell’organo concorsuale inerte. Il presupposto dell’eccezionale legittimazione risiede in un’inerzia oggettiva, che va distinta dall’ipotesi in cui la mancata impugnazione derivi da una valutazione negativa sulla fondatezza dell’azione. Nel caso esaminato, l’accertamento in fatto del giudice del merito esclude l’inerzia, rendendo superflua la rimessione della causa in pubblica udienza, come invece avvenuto in altre fattispecie oggetto di ordinanze interlocutorie della stessa Sezione.
La Corte aggiunge un ulteriore e autonomo argomento: la legittimazione presuppone il permanere della carica in capo al rappresentante legale. Nel caso di specie, dalla nomina del custode giudiziario quale amministratore delegato, il ricorrente era cessato dalla carica. Sarebbe stato semmai il custode-amministratore a poter esercitare quel potere, ma anche tale evenienza è esclusa dall’assenza di una situazione di inerzia.
Il Collegio esclude infine che i principi affermati in tema di legittimazione del fallito possano riferirsi al caso di inerzia del custode giudiziale. La conclusione si fonda su due ragioni: l’insussistenza dell’inerzia e la circostanza che il custode aveva assunto anche la veste di amministratore, con sostituzione totale nella rappresentanza legale della società. Il ricorso viene pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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