L’esimente del quinto comma e l’accertamento induttivo dopo la produzione tardiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 8346 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata risposta al questionario dell’Amministrazione finanziaria ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 non determina una preclusione assoluta all’utilizzo della documentazione prodotta tardivamente. L’esimente del quinto comma della medesima disposizione consente, infatti, la valutazione dei documenti qualora il contribuente li depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado dichiarando di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Il giudice di merito è pertanto tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni dell’esimente, non potendo limitarsi a valorizzare la sola intempestività della produzione. L’accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 costituisce strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di un comportamento di totale inerzia del contribuente, e non già quando la tardività sia giustificata da circostanze oggettive e risulti prestata una collaborazione, seppure non tempestiva.
Il Fatto
La società contribuente riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale l’Ufficio, sul presupposto della rettifica del reddito d’impresa, recuperava maggiori imposte dirette e IVA. La CTP di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo incolpevole la mancata risposta al questionario, dovuta a vicende societarie interne che avevano reso non immediatamente reperibile la documentazione. La CTR della Lombardia, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando la preclusione processuale derivante dalla mancata risposta. La società proponeva ricorso per cassazione e, all’esito di un’ordinanza interlocutoria che disponeva l’integrazione del contraddittorio, si costituivano anche i soci con ricorso incidentale adesivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso che denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ribadendo che, dopo la riformulazione della norma, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” e non può risolversi in una rivalutazione del merito o nella critica alla sufficienza della motivazione. Nel caso di specie, la CTR aveva espressamente preso posizione sul profilo della tardività della produzione documentale, qualificandolo come questione “principale ed assorbente”: i motivi risultano pertanto inammissibili, perché sollecitano una rilettura del materiale istruttorio già valutato dal giudice d’appello.
Diversamente, la Corte accoglie le censure relative alla violazione dell’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis. La sentenza impugnata aveva applicato la sanzione dell’inutilizzabilità in modo formalistico, ritenendo la tardività della produzione presupposto automatico della preclusione e dell’accertamento induttivo “puro”, senza verificare se l’omissione fosse dipesa da un comportamento ostruzionistico del contribuente. La CTR non si era misurata con l’esimente del quinto comma, che consente di superare la preclusione quando il contribuente depositi i documenti in allegato all’atto introduttivo dichiarando la non imputabilità del ritardo.
La Corte richiama il principio per cui la mancata esibizione in sede amministrativa preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove difettino le condizioni dell’esimente. Nella fattispecie, dagli atti risultava che la contribuente aveva iniziato a produrre la documentazione già prima della notifica dell’avviso di accertamento e che, in sede di adesione, l’Ufficio non aveva contestato la genuinità dei documenti. Il ricorso all’accertamento induttivo radicale, essendo strumento eccezionale, è escluso in presenza di una collaborazione seppur tardiva, ancor più quando la tardività sia giustificata da circostanze oggettive non contestate.
La Corte conclude che la CTR, abdicando a ogni valutazione sul grado di collaborazione e sull’imputabilità del ritardo, ha applicato in modo distorto la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973. In accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, che dovrà procedere a nuovo esame adeguandosi ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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